Art. 8.
                         Periodi di apertura
    1. Le  strutture  ricettive  possono  avere  apertura al pubblico
annuale  o stagionale. L'apertura e' annuale quando le strutture sono
aperte  per  l'intero arco dell'anno. L'apertura e' stagionale quando
le  strutture  sono  aperte  per  una durata non inferiore a tre mesi
consecutivi nell'arco dell'anno.
    2. Le strutture ricettive ad apertura stagionale possono altresi'
essere  aperte  per  ulteriori  periodi  temporanei nello stesso arco
dell'anno, senza limite minimo di durata e per un periodo complessivo
comunque non superiore a nove mesi.
    3. I  periodi  di  apertura,  annuale e stagionale, devono essere
comunicati  alla  provincia,  congiuntamente alla comunicazione delle
attrezzature   e   dei  prezzi  prevista  all'art. 14,  al  comune  e
all'azienda di promozione turistica competenti per territorio.