Art. 9. Sospensione e cessazione dell'attivita' 1. Le strutture ricettive ad apertura annuale possono chiudere per ferie per un massimo di novanta giorni, distribuiti in uno o piu' periodi nell'anno solare, previa comunicazione al comune, alla provincia e all'azienda di promozione turistica competente. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, la chiusura delle strutture ricettive, ad apertura annuale o stagionale, e' autorizzata dal comune, su motivata richiesta per un periodo non superiore a sei mesi e nel caso di ristrutturazione del complesso per un periodo sino a dodici mesi, prorogabile di altri dodici, per accertate gravi circostanze. 3. La chiusura temporanea delle strutture, fuori dei casi previsti ai commi 1 e 2, determina l'applicazione della sanzione ammistrativa prevista dal comma 6 dell'art. 18. La chiusura superiore a dodici mesi provoca altresi' la revoca della autorizzazione, pur permanendo il vincolo di destinazione turistica previsto dall'art. 19. 4. La chiusura per cessazione dell'attivita', prima della scadenza del periodo di apertura disciplinato dall'art. 8, va comunicata al comune, alla provincia e all'azienda di promozione turistica, almeno tre mesi prima della data di cessazione, salvo cause imprevedibili e di forza maggiore per le quali viene data comunicazione immediatamente dopo l'evento. 5. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando, comunque, l'attivita' del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta, o abbia dato luogo a irregolarita' tecnico-amministrative, il comune sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato entro trenta giorni alle prescrizioni previste. 6. L'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva e' revocata dal comune: a) qualora la chiusura di cui al comma 3 abbia durata superiore a dodici mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attivita' di cui al comma 4; b) qualora il titolare dell'autorizzazione, alla scadenza della sospensione di cui al comma 5, non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi previste; c) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive; d) nelle ipotesi previste dall'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; e) in caso di comportamento recidivo, di cui al comma 7, dell'art. 18. 7. Ogni provvedimento relativo all'autorizzazione e' comunicato dal comune alla Regione, alla provincia e all'azienda di promozione turistica competente per territorio.