Art. 9.
               Sospensione e cessazione dell'attivita'
    1. Le  strutture  ricettive  ad apertura annuale possono chiudere
per ferie per un massimo di novanta giorni, distribuiti in uno o piu'
periodi  nell'anno  solare,  previa  comunicazione  al  comune,  alla
provincia e all'azienda di promozione turistica competente.
    2. Salvo  quanto previsto al comma 1, la chiusura delle strutture
ricettive,  ad  apertura  annuale  o  stagionale,  e' autorizzata dal
comune, su motivata richiesta per un periodo non superiore a sei mesi
e  nel  caso  di ristrutturazione del complesso per un periodo sino a
dodici  mesi,  prorogabile  di  altri  dodici,  per  accertate  gravi
circostanze.
    3. La   chiusura  temporanea  delle  strutture,  fuori  dei  casi
previsti  ai  commi  1  e  2, determina l'applicazione della sanzione
ammistrativa prevista dal comma 6 dell'art. 18. La chiusura superiore
a  dodici  mesi  provoca altresi' la revoca della autorizzazione, pur
permanendo    il   vincolo   di   destinazione   turistica   previsto
dall'art. 19.
    4. La   chiusura   per  cessazione  dell'attivita',  prima  della
scadenza   del  periodo  di  apertura  disciplinato  dall'art. 8,  va
comunicata  al  comune,  alla  provincia  e all'azienda di promozione
turistica,  almeno  tre  mesi  prima  della data di cessazione, salvo
cause  imprevedibili  e  di  forza  maggiore  per le quali viene data
comunicazione immediatamente dopo l'evento.
    5. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti
e  quando, comunque, l'attivita' del complesso sia ritenuta dannosa o
contraria agli scopi per cui viene riconosciuta, o abbia dato luogo a
irregolarita'     tecnico-amministrative,    il    comune    sospende
l'autorizzazione  all'esercizio  della  struttura  ricettiva  per  un
periodo  non  superiore a sei mesi qualora, a seguito di diffida, non
venga ottemperato entro trenta giorni alle prescrizioni previste.
    6. L'autorizzazione  all'esercizio  della  struttura ricettiva e'
revocata dal comune:
      a) qualora la chiusura di cui al comma 3 abbia durata superiore
a  dodici  mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attivita' di
cui al comma 4;
      b) qualora il titolare dell'autorizzazione, alla scadenza della
sospensione   di   cui   al  comma  5,  non  abbia  ottemperato  alle
prescrizioni ivi previste;
      c) qualora  vengano  meno i requisiti soggettivi previsti dalla
legge   per   il  titolare  dell'autorizzazione  all'esercizio  delle
strutture ricettive;
      d) nelle  ipotesi  previste dall'art. 100 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza;
      e) in  caso  di  comportamento  recidivo,  di  cui  al comma 7,
dell'art. 18.
    7. Ogni  provvedimento  relativo all'autorizzazione e' comunicato
dal  comune  alla Regione, alla provincia e all'azienda di promozione
turistica competente per territorio.