Allegato A DISPOSIZIONI GENERALI 1. Prescrizioni minime comuni ai complessi ricettivi all'aperto: a) posizione in localita' non inquinata da polveri o fumi; b) viabilita' veicolare interna e di accesso realizzata in modo da non dare origine a sollevamento di polvere e da permettere il deflusso delle acque meteoriche; c) viabilita' pedonale interna atta ad assicurare comodo e diretto accesso ai servizi, negozi e attrezzature complementari; d) delimitazione dell'intero perimetro del complesso con recinzione e accessi e varchi chiudibili con demarcazioni od ostacoli naturali non facilmente superabili; e) servizio di ricevimento e accettazione in locale apposito, all'ingresso del complesso; f) riscaldamento in tutti i locali d'uso comune, nei complessi ad attivazione invernale; g) parcheggio auto riservato alle piazzole e alle unita' abitative sprovviste di parcheggio proprio, con capacita' pari alle stesse; h) parcheggio auto esterno e separato dall'area ricettiva del complesso, situato nelle immediate vicinanze dell'entrata, con capacita' auto pari al cinque per cento degli equipaggi ospitati; i) illuminazione dei varchi e accessi, dei parcheggi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da favorire sia la sicurezza che la fruibilita' notturna; j) distanza non superiore a metri 200 dei gruppi di servizi igienico-sanitari comuni, dalle piazzole e dalle unita abitative sprovviste di servizi propri. 2. Definizioni e rispettive prescrizioni: a) equipaggio: gruppo di persone che soggiornano insieme usufruendo di una singola piazzola o unita' abitativa e utilizzano in comune la propria attrezzatura. Ad ogni equipaggio corrisponde di norma una tenda, una caravan, un camper o una unita' abitativa; b) piazzola (o posto equipaggio): area attrezzata riservata all'uso esclusivo di un equipaggio. Le piazzole devono essere chiaramente individuabili con segnali quali paletti, staccionate, siepi, alberi o altri mezzi idonei. Le attrezzature installate dagli ospiti sulla piazzola devono essere assolutamente mobili. Sulla piazzola non e' consentita l'installazione, da parte dell'ospite, di teloni o coperture di qualsiasi natura. E' consentita l'installazione di pre-ingressi per i mezzi mobili di pernottamento, in materiali rigidi e comunque smontabili e trasportabili, che non possono superare i mq 8 di superficie coperta chiusa e di mq 3 di superficie aperta, per un massimo di mq 11 di superficie coperta totale, compreso lo sporto del tetto. I mezzi mobili di pernottamento possono dotarsi di apposite coperture supplementari purche' le stesse siano esclusivamente appoggiate sul tetto del mezzo e non sporgano dalla sagorna del mezzo stesso; c) unita' abitative: sono alloggi fissi e mobili predisposti dal gestore per turisti sprovvisti di propri mezzi di pernottamento. Le unita' abitative fisse di nuova realizzazione devono essere dotate di: 1) zona giorno/pranzo con cottura non inferiore a mq 12; 2) camera/e da letto ciascuna non inferiore a mq 8; 3) terrazza/veranda posta sul lato giorno non inferiore a mq 8; 4) area esterna scoperta riservata di superficie non inferiore al doppio della superficie coperta compresa la terrazza/veranda; 5) posto auto di almeno mq 10. Qualora l'unita' abitativa sia dotata di locale bagno, esso deve avere una superficie non inferiore a mq 3. Le unita' abitative sono realizzate su due piani al massimo, con sistemi tradizionali o di fabbricazione leggera, compatibilmente con le norme di impatto ambientale delle rispettive aree di appartenenza territoriale. La superficie interna netta di calpestio non deve essere inferiore a mq 28 e superiore a mq 40; d) densita' ricettiva: esprime il limite massimo di affollamento di ospiti in rapporto alla superficie totale lorda del complesso ricettivo escluse le sole superfici impraticabili; e) capacita' ricettiva massima (CRM): capacita' ricettiva massima consentita espressa in persone per giorno. La CRM viene determinata dalla somma del numero massimo di persone ospitabili in base alle installazioni igienico sanitarie comuni e del numero totale di persone ospitabili nelle, unita' abitative dotate di servizi igienico-sanitari riservati. La capacita' ricettiva cosi' definita deve comunque essere uguale o inferiore al lirni'te imposto dalla densita' ricettiva; f) installazioni igienico-sanitarie comuni: sono costitute da un complesso di locali destinati a servizi igienico-sanitari uomo e donna e al lavaggio di stoviglie e biancheria; g) servizi igienico-sanitari riservati al singolo equipaggio: sono costituiti da un camerino comprendente almeno un WC, una doccia, un lavabo; h) camerino-bagno chiuso: locale chiudibile, all'interno delle installazioni igienico sanitarie comuni, dotato al minimo di lavabo; i) servizio igienico per disabili: camerino completo di lavabo, WC e doccia, con dimensioni e caratteristiche degli accessori conformi alle vigenti norme in materia; j) vuotatoio: apparecchio igienico atto allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di pemottamento collegato a sciacquone e dotato di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile; k) baby room: camerino attrezzato per l'igiene dei bambini, dotato di sanitari (WC, vasca, lavabo) di dimensioni ridotte e posti ad altezza adeguata; l) nursery room: camerino-bagno singolo attrezzato per l'igiene dei neonati; m) responsabile in servizio (manager on duty): si intende il titolare o persona da lui incaricata con mansioni di responsabilita' al quale il cliente puo' rivolgersi per ogni sua necessita'; n) divisa: elemento od insieme di elementi uniformi dell'abbigliamento che consentono l'immediato riconoscimento del personale del complesso ricettivo; o) camper service: piazzola attrezzata igienicamente atta allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di pernottamento, dotata di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile.