Art. 12. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte: 1) per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, quantificabili in lire 1.000 milioni, si provvede ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante utilizzo, dell'importo accantonato nella partita n. 11 del capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese d'investimento" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e contemporanea istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000, del capitolo n. 23016, denominato "Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta", con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza; 2) per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della presente legge si provvedera' con i fondi da allocarsi al capitolo n. 23018, denominato "Contributi per spese di esercizio per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" con legge di bilancio ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.