Art. 12.
                          Norma finanziaria
    1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
fa fronte:
      1)  per  gli  interventi  di  cui  alla  lettera a) del comma 1
dell'art. 3,  quantificabili  in  lire  1.000 milioni, si provvede ai
sensi  dell'art. 19,  comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977,
n.  72  come  sostituito  dall'art. 2 della legge regionale 30 agosto
1993,  n.  42,  mediante  utilizzo,  dell'importo  accantonato  nella
partita  n.  11 del capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese
d'investimento"   del   bilancio   di   previsione   per  l'esercizio
finanziario   1999   e  contemporanea  istituzione,  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  2000, del capitolo n. 23016,
denominato   "Contributi   in   conto   capitale   per   lo  sviluppo
dell'imprenditoria  giovanile  veneta",  con  lo stanziamento di lire
1.000 milioni in termini di competenza;
      2)  per  gli  interventi  di  cui  alla  lettera b) del comma 1
dell'art.  3  della  presente  legge  si  provvedera'  con i fondi da
allocarsi  al  capitolo n. 23018, denominato "Contributi per spese di
esercizio  per  lo  sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" con
legge  di  bilancio  ai  sensi  dell'art.  32 della legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.