Art. 5. Spese ammissibili 1. Ai fini della realizzazione delle iniziative imprenditoriali oggetto della presente legge, sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., relative all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilita' pluriennale. I beni materiali ed immateriali devono essere direttamente collegati all'iniziativa produttiva, commerciale o di servizi a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalita'. 2. Rientrano, in particolare, tra le spese ammissibili ai contributi di cui all'art. 3 quelle relative a: a) impianti generali; b) macchinari ed attrezzature; c) progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del cinque per cento del costo totale dell'investimento; d) acquisto di brevetti; e) acquisto di software; f) atti notarili di costituzione di societa'; g) analisi di mercato e promozione; h) consulenze per l'organizzazione aziendale; i) locazioni di immobili destinati all'attivita' imprenditoriale; l) ristrutturazione di immobili. 3. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Non sono inoltre ammissibili le seguenti spese: a) acquisto di terreni; b) acquisto e costruzione di immobili. 4. Le agevolazioni concesse ai sensi della presente legge rientrano nel regime de minimis di cui alla comunicazione Comunita' europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni. 5. Le modifiche alle iniziative imprenditoriali avvenute nei primi tre anni dalla concessione del contributo devono essere comunicate alla struttura regionale competente.