Art. 5.
                          Spese ammissibili
    1.  Ai  fini della realizzazione delle iniziative imprenditoriali
oggetto  della  presente  legge,  sono ammissibili le spese, al netto
dell'I.V.A.,  relative  all'acquisto  di  attrezzature  ed altri beni
materiali ed immateriali ad utilita' pluriennale. I beni materiali ed
immateriali   devono  essere  direttamente  collegati  all'iniziativa
produttiva, commerciale o di servizi a condizione che non siano stati
oggetto  di  precedenti  agevolazioni  pubbliche  e  offrano idonee e
comprovate garanzie di funzionalita'.
    2.  Rientrano,  in  particolare,  tra  le  spese  ammissibili  ai
contributi di cui all'art. 3 quelle relative a:
      a) impianti generali;
      b) macchinari ed attrezzature;
      c)  progettazione  e  direzione  lavori, nel limite massimo del
cinque per cento del costo totale dell'investimento;
      d) acquisto di brevetti;
      e) acquisto di software;
      f) atti notarili di costituzione di societa';
      g) analisi di mercato e promozione;
      h) consulenze per l'organizzazione aziendale;
      i)    locazioni    di    immobili    destinati    all'attivita'
imprenditoriale;
      l) ristrutturazione di immobili.
    3.  Non  sono  ammissibili  le spese sostenute anteriormente alla
data  del  provvedimento  di  ammissione  alle agevolazioni. Non sono
inoltre ammissibili le seguenti spese:
      a) acquisto di terreni;
      b) acquisto e costruzione di immobili.
    4.  Le  agevolazioni  concesse  ai  sensi  della  presente  legge
rientrano  nel  regime de minimis di cui alla comunicazione Comunita'
europea  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea
n. C68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni.
    5.  Le  modifiche  alle  iniziative  imprenditoriali avvenute nei
primi  tre  anni  dalla  concessione  del  contributo  devono  essere
comunicate alla struttura regionale competente.