Art. 6. Disposizioni attuative 1. La giunta regionale entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge delibera sui termini e sulle modalita' di presentazione delle domande per accedere ai contributi, sui termini di adozione degli atti e su ogni altro profilo applicativo e procedimentale. 2. La delibera prevede, inoltre: a) le modalita' di revoca dei contributi nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 8; b) la subordinazione del saldo finale ad una preventiva verifica sull'attuazione del progetto demandata alla struttura regionale competente.