Art. 6.
                       Disposizioni attuative
    1.  La giunta regionale entro dieci giorni dall'entrata in vigore
della  presente  legge  delibera  sui  termini  e  sulle modalita' di
presentazione  delle  domande per accedere ai contributi, sui termini
di  adozione  degli  atti  e  su  ogni  altro  profilo  applicativo e
procedimentale.
    2. La delibera prevede, inoltre:
      a)  le modalita' di revoca dei contributi nei casi previsti dal
comma 3 dell'art. 8;
      b)  la  subordinazione  del  saldo  finale  ad  una  preventiva
verifica   sull'attuazione  del  progetto  demandata  alla  struttura
regionale competente.