Art. 9. Iniziative prioritarie 1. Nella valutazione delle iniziative da parte della commissione di cui al comma 2 dell'art. 7 si considerano prioritarie le iniziative imprenditoriali relative ai sistemi di informatica di supporto alle imprese, alla tutela ambientale, alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio, alla sicurezza ed igiene nell'ambiente di lavoro, che perseguono il raggiungimento degli standards di qualita' di certificazione europea. 2. Si considerano, inoltre, prioritarie le iniziative imprenditoriali ubicate in zone ove sia ritenuto necessario un particolare intervento nell'economia locale, individuate dalla giunta regionale di concerto con le province e le camere di commercio. 3. In caso di parita' di punteggio con altri soggetti nella graduatoria di cui all'art. 8 comma 1, costituiscono titolo di precedenza alla concessione del contributo: a) la prevalente partecipazione femminile all'iniziativa imprenditoriale; b) la partecipazione ai corsi di cui all'art. 11, comma 1.