Art. 9.
                       Iniziative prioritarie
    1.  Nella valutazione delle iniziative da parte della commissione
di   cui  al  comma  2  dell'art. 7  si  considerano  prioritarie  le
iniziative  imprenditoriali  relative  ai  sistemi  di informatica di
supporto  alle  imprese,  alla tutela ambientale, alla salvaguardia e
alla   valorizzazione   del  territorio,  alla  sicurezza  ed  igiene
nell'ambiente  di  lavoro,  che  perseguono  il  raggiungimento degli
standards di qualita' di certificazione europea.
    2.   Si   considerano,   inoltre,   prioritarie   le   iniziative
imprenditoriali  ubicate  in  zone  ove  sia  ritenuto  necessario un
particolare intervento nell'economia locale, individuate dalla giunta
regionale di concerto con le province e le camere di commercio.
    3.  In  caso  di  parita'  di  punteggio con altri soggetti nella
graduatoria  di  cui  all'art.  8  comma  1,  costituiscono titolo di
precedenza alla concessione del contributo:
      a)   la   prevalente  partecipazione  femminile  all'iniziativa
imprenditoriale;
      b) la partecipazione ai corsi di cui all'art. 11, comma 1.