Art. 2.
  Modifica dell'art. 3 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18
"Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano"
    1. Dopo il comma 6 dell'art. 3 e' aggiunto il seguente comma:
    "6-bis.  Le  agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo
non  potranno,  in  ogni caso, essere superiori al massimale previsto
dalla  regola  de minimis di cui alla comunicazione Comunita' europea
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Comunita' europea n. C68
del 6 marzo 1996 e successive modificazioni.".