Art. 2. Modifica dell'art. 3 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano" 1. Dopo il comma 6 dell'art. 3 e' aggiunto il seguente comma: "6-bis. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo non potranno, in ogni caso, essere superiori al massimale previsto dalla regola de minimis di cui alla comunicazione Comunita' europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni.".