Art. 4.
  Modifica dell'art. 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18
"Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano"
    1.  Nel comma 1 dell'art. 6 le parole: "entro il 31 marzo di ogni
anno"  sono  sostituite  dalle  parole: "entro il 28 febbraio di ogni
anno".
    2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 e' aggiunto il seguente comma:
    "3-bis.   La   graduatoria  degli  interventi  ammessi  ai  sensi
dell'art.  1,  comma  1,  lettera  a)  si  presentera'  divisa in due
sub-graduatorie   che   saranno   ordinate  in  modo  da  finanziare,
nell'ordine, i soggetti inclusi nella prima e poi, di seguito, quelli
della  seconda.  Saranno  inclusi  nella  seconda  i  progetti  e/o i
soggetti  che,  direttamente o indirettamente, anche attraverso enti,
societa'  o  consorzi, siano stati destinatari di contributi ai sensi
della  presente  legge, ovvero di altre normative, anche comunitarie,
per i quali il contributo concesso sia stato successivamente revocato
o rideterminato in misura superiore al venti per cento.".
    3. Il comma 4 dell'art. 6 e' cosi' sostituito:
      "4.  La  giunta  regionale  revoca  il  contributo concesso nei
seguenti casi:
      a)   mancata   attuazione   o  modificazione  senza  preventiva
autorizzazione dell'iniziativa finanziata;
      b)  mancato  inizio  dei  lavori  entro  un  anno dalla data di
pubblicazione  nel  Bollettino ufficiale della Regione della delibera
di approvazione della graduatoria delle domande ammesse relative agli
interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
      c)  non  ultimazione  degli  interventi nei due anni successivi
all'inizio dei lavori.".
    4. Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
    "4-bis.  Per  gli  interventi  relativi agli esercizi dal 1993 al
1996,  il  termine  per l'ultimazione delle opere viene fissato al 31
dicembre  2000,  per  gli  interventi  ammessi nel 1997 il termine e'
fissato  al  31 dicembre 2001, per gli interventi ammessi nel 1998 il
termine  e'  al 31 dicembre 2002. Per l'esercizio 1999, il termine di
ultimazione  degli  interventi  sara'  fissato  nel  provvedimento di
approvazione  della  graduatoria delle domande ammissibili, secondo i
criteri  di  cui  al  presente  articolo.  In ogni caso i beneficiari
devono  trasmettere  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione dei
progetti  al  31 dicembre  di  ogni anno da far pervenire entro il 31
gennaio successivo pena la revoca del contributo assegnato.
    4-ter.  Le  risorse che si renderanno successivamente disponibili
per  effetto  di revoche e/o rideterminazioni, saranno utilizzate per
scorrere  le  graduatorie  delle  domande  ammesse, per le rispettive
tipologie  di  intervento,  con  precedenza per quelle a cui e' stato
assegnato  un  contributo  in  misura  ridotta  rispetto ai massimali
previsti,  per  insufficienza  dello  stanziamento.  Ulteriori  somme
ancora  disponibili  saranno  ripartite  secondo i criteri fissati di
anno  in  anno  dalla giunta regionale con il provvedimento di cui al
precedente comma 1.".