Art. 4. Modifica dell'art. 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano" 1. Nel comma 1 dell'art. 6 le parole: "entro il 31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle parole: "entro il 28 febbraio di ogni anno". 2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. La graduatoria degli interventi ammessi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) si presentera' divisa in due sub-graduatorie che saranno ordinate in modo da finanziare, nell'ordine, i soggetti inclusi nella prima e poi, di seguito, quelli della seconda. Saranno inclusi nella seconda i progetti e/o i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso enti, societa' o consorzi, siano stati destinatari di contributi ai sensi della presente legge, ovvero di altre normative, anche comunitarie, per i quali il contributo concesso sia stato successivamente revocato o rideterminato in misura superiore al venti per cento.". 3. Il comma 4 dell'art. 6 e' cosi' sostituito: "4. La giunta regionale revoca il contributo concesso nei seguenti casi: a) mancata attuazione o modificazione senza preventiva autorizzazione dell'iniziativa finanziata; b) mancato inizio dei lavori entro un anno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della delibera di approvazione della graduatoria delle domande ammesse relative agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); c) non ultimazione degli interventi nei due anni successivi all'inizio dei lavori.". 4. Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi: "4-bis. Per gli interventi relativi agli esercizi dal 1993 al 1996, il termine per l'ultimazione delle opere viene fissato al 31 dicembre 2000, per gli interventi ammessi nel 1997 il termine e' fissato al 31 dicembre 2001, per gli interventi ammessi nel 1998 il termine e' al 31 dicembre 2002. Per l'esercizio 1999, il termine di ultimazione degli interventi sara' fissato nel provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, secondo i criteri di cui al presente articolo. In ogni caso i beneficiari devono trasmettere una relazione sullo stato di attuazione dei progetti al 31 dicembre di ogni anno da far pervenire entro il 31 gennaio successivo pena la revoca del contributo assegnato. 4-ter. Le risorse che si renderanno successivamente disponibili per effetto di revoche e/o rideterminazioni, saranno utilizzate per scorrere le graduatorie delle domande ammesse, per le rispettive tipologie di intervento, con precedenza per quelle a cui e' stato assegnato un contributo in misura ridotta rispetto ai massimali previsti, per insufficienza dello stanziamento. Ulteriori somme ancora disponibili saranno ripartite secondo i criteri fissati di anno in anno dalla giunta regionale con il provvedimento di cui al precedente comma 1.".