Art. 5
Modifica  dell'art.  7  della  legge  regionale 22 giugno 1993, n. 18
   "Interventi   regionali   sul  territorio  a  favore  del  settore
   artigiano",  come modificato dall'art. 47 della legge regionale 30
   gennaio 1997, n. 6.
    1.  Nel  comma  1  dell'art. 7  le parole "Dirigente generale del
Dipartimento   per   l'artigianato"   sono  sostituite  dalle  parole
"Dirigente della struttura regionale competente".
    2. Il comma 1-bis dell'art. 7 e' abrogato.
    3. Il comma 2 dell'art. 7 e' cosi' sostituito:
    "2. I contributi di cui all'art. 1, lettere b) e c), sono erogati
ai  soggetti  individuati  al  comma  1  dell'art.  5 con decreto del
dirigente  della struttura regionale competente in unica soluzione, a
presentazione    della    rendicontazione    finale   dell'iniziativa
agevolata.".
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Veneto.
      Venezia, 24 dicembre 1999
                                GALAN