Art. 5 Modifica dell'art. 7 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano", come modificato dall'art. 47 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6. 1. Nel comma 1 dell'art. 7 le parole "Dirigente generale del Dipartimento per l'artigianato" sono sostituite dalle parole "Dirigente della struttura regionale competente". 2. Il comma 1-bis dell'art. 7 e' abrogato. 3. Il comma 2 dell'art. 7 e' cosi' sostituito: "2. I contributi di cui all'art. 1, lettere b) e c), sono erogati ai soggetti individuati al comma 1 dell'art. 5 con decreto del dirigente della struttura regionale competente in unica soluzione, a presentazione della rendicontazione finale dell'iniziativa agevolata.". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 24 dicembre 1999 GALAN