Art. 10. Norme transitorie 1. Le disposizioni previste dall'art. 3 e quelle previste dall'art. 6 si applicano anche al piano finanziato con il bilancio di cui all'esercizio corrente. 2. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'art. 3 e' fissato entro i sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.