Art. 10.
                          Norme transitorie
    1.  Le  disposizioni  previste  dall'art.  3  e  quelle  previste
dall'art. 6 si applicano anche al piano finanziato con il bilancio di
cui all'esercizio corrente.
    2. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'art. 3 e'
fissato entro i sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.