Art. 2.
                        D e s t i n a t a r i
    1.  Hanno  titolo alla concessione dei contributi di cui all'art.
1,  gli  enti  locali  proprietari  degli  edifici  e  le istituzioni
pubbliche  o  private  che,  proprietarie  degli  edifici, gestiscono
direttamente  le scuole o concedono a uso scolastico per almeno dieci
anni a titolo gratuito o a canone simbolico, l'utilizzo degli edifici
di  loro  proprieta'  a  enti  pubblici  o  a  comitati  di  gestione
rappresentativi anche delle famiglie degli alunni.