Art. 2. D e s t i n a t a r i 1. Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'art. 1, gli enti locali proprietari degli edifici e le istituzioni pubbliche o private che, proprietarie degli edifici, gestiscono direttamente le scuole o concedono a uso scolastico per almeno dieci anni a titolo gratuito o a canone simbolico, l'utilizzo degli edifici di loro proprieta' a enti pubblici o a comitati di gestione rappresentativi anche delle famiglie degli alunni.