Art. 6.
                      Erogazione dei contributi
    1. L'erogazione dei contributi e' disposta in unica soluzione con
decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia
di  lavori pubblici sulla base del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori e della dichiarazione di avvenuta
esecuzione  degli stessi da parte del legale rappresentante dell'ente
beneficiario.
    2.  La  richiesta di erogazione del contributo e' presentata alla
struttura regionale di cui al comma 1 competente in materia di lavori
pubblici  corredata  dai  prescritti  certificati, entro ventiquattro
mesi  dalla  data  di  approvazione  del  piano  di  riparto, pena la
decadenza del contributo stesso.
    3.  I  soggetti  destinatari  dei  contributi  che, per oggettiva
impossibilita',  non sono in grado di presentare la documentazione di
cui  al  comma  2  nel termine previsto, possono richiedere, entro lo
stesso  termine,  una proroga, per un periodo massimo di dodici mesi,
al  dirigente  della  struttura  regionale  competente  in materia di
lavori pubblici, che provvede con proprio decreto da trasmettere alla
struttura regionale competente in materia di ragioneria e tributi.
    4.  La  struttura  regionale  competente  in  materia  di  lavori
pubblici  effettua,  avvalendosi  degli  uffici  regionali  del genio
civile,  verifiche  sulla correttezza e sulla regolarita' della spesa
sostenuta  mediante  il  metodo  del sorteggio su un campione pari ad
almeno il cinque per cento dei soggetti finanziati.