Art. 7.
      Fondi disponibili per provvedimenti di revoca o decadenza
    1.  I  fondi  che  si rendessero disponibili per provvedimenti di
revoca   o  per  decadenza  o  per  accertamenti  di  economia,  sono
utilizzati  dalla giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare,  per interventi di particolare urgenza e indifferibilita'
o  per  opere  relative  a domande non accolte, purche' ammissibili a
contributo.