Art. 7. Fondi disponibili per provvedimenti di revoca o decadenza 1. I fondi che si rendessero disponibili per provvedimenti di revoca o per decadenza o per accertamenti di economia, sono utilizzati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, per interventi di particolare urgenza e indifferibilita' o per opere relative a domande non accolte, purche' ammissibili a contributo.