Art. 2.
                          Norma finanziaria
    1.    Agli   oneri   derivanti   dall'applicazione   dell'art. 1,
quantificabili in lire 3 miliardi, si provvede ai sensi dell'art. 19,
comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito
dall'art.  2  della  legge  regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante
utilizzo dell'importo accantonato nella partita n. 14 del capitolo n.
80230  denominato  "Fondo  globale  spese d'investimento", per l'anno
1999.
    2.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 viene
istituito   il   capitolo   n.   45300   denominato  "Contributi  per
l'acquisizione di sedimi ferroviari dismessi", con lo stanziamento di
lire 3 miliardi in termini di competenza.
    3.   Per   gli   esercizi   finanziari  successivi  al  2000,  lo
stanziamento  del  capitolo  di  cui  al comma 2 sara' determinato ai
sensi dell'art. 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e
successive modificazioni.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Veneto.
      Venezia, 24 dicembre 1999
                                GALAN