Art. 2. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1, quantificabili in lire 3 miliardi, si provvede ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante utilizzo dell'importo accantonato nella partita n. 14 del capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese d'investimento", per l'anno 1999. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 viene istituito il capitolo n. 45300 denominato "Contributi per l'acquisizione di sedimi ferroviari dismessi", con lo stanziamento di lire 3 miliardi in termini di competenza. 3. Per gli esercizi finanziari successivi al 2000, lo stanziamento del capitolo di cui al comma 2 sara' determinato ai sensi dell'art. 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 24 dicembre 1999 GALAN