Art. 2. Criteri per l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica 1. Possono essere individuati ad economia prevalentemente turistica solo i comuni situati in territorio montano, litoraneo, lacuale, termale, come definiti al comma 2, con almeno mille e cinquecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere. 2. Ai fini della presente legge i comuni sono classificati: a) montani, se il territorio ricade in tutto o in parte in una comunita' montana; b) litoranei e lacuali, se il territorio si estende in tutto o in parte sul litorale adriatico o su un lago; c) termali, se nel territorio sono state rilasciate concessioni termali e sono operativi stabilimenti termali. 3. Ai fini dell'individuazione i comuni presentano, entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda alla provincia competente per territorio, allegando idonea documentazione completa di dati statistici; anche stagionali, relativi agli indicatori seguenti: a) rapporto tra popolazione residente e numero di presenze in esercizi alberghieri ed extra alberghieri; b) rapporto tra imprese turistiche e occupati nelle stesse e il totale delle imprese e totale degli occupati nel comunale; c) presenza di stabilimenti termali o strutture congressuali; d) rapporto tra pubblici esercizi e popolazione residente; e) ogni altro elemento o testimonianza storica significativa utile ad esprimere la rilevanza del turismo nell'economia del comune. 4. Alla domanda di cui al comma 3 sono inoltre allegati: a) il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei settori turismo e commercio, dei lavoratori e dei consumatori; b) il parere della azienda di promozione turistica competente per territorio. 5. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, la provincia, su richiesta, individua come comune o zona del territorio del medesimo, ad economia prevalentemente turistica, i comuni il cui territorio e' situato totalmente in zona montana con altitudine superiore a seicento metri sul livello del mare.