Art. 3.
          Criteri per l'individuazione delle citta' d'arte
    1.  Possono  essere  individuati  come  citta'  d'arte o zona del
comune  di  interesse artistico, ai fini della presente legge, solo i
comuni  ricadenti  in  tutto  o  in  parte in zona montana con almeno
duecento  posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere e
tutti gli altri comuni con almeno seicento posti letto.
    2.  Ai  fini  dell'individuazione  di  cui  al  comma  1 i comuni
presentano  domanda alla provincia competente per territorio fornendo
idonea documentazione relativa ai seguenti indicatori:
      a)  presenza  di  centri  storici  classificati dagli strumenti
urbanistici come zona A e/o zona di interesse storico-artistico;
      b)  provvedimenti  di  riconoscimento  da  parte di istituzioni
internazionali, nazionali o regionali;
      c) operativita' nei giorni festivi di enti o strutture museali,
artistici e culturali, edifici di culto o religiosi, atti ad attirare
rilevanti  flussi di visitatori, per la cui visita o illustrazione e'
richiesta    specifica    professionalita'    di   guide   turistiche
specializzate e riconosciute dalla normativa vigente;
      d)  adeguato  numero  di  immobili o aree soggetti a vincolo ai
sensi  della legge 1o giugno 1939, n. 1089 e legge 29 giugno 1939, n.
1497;
      e)  menzione del comune o della localita' in guide turistiche a
diffusione  nazionale  o  internazionale,  come  centro  di interesse
storico-culturale;
      f)  ogni  altro  elemento  utile  a  dimostrare la qualifica di
citta' d'arte e la sua rilevanza nell'economia del comune.
    3. Alla domanda di cui al comma 2 sono inoltre allegati:
      a)  il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative
a livello provinciale dei settori turismo e commercio, dei lavoratori
e dei consumatori;
      b)  il  parere della azienda di promozione turistica competente
per territorio.