Art. 3. Criteri per l'individuazione delle citta' d'arte 1. Possono essere individuati come citta' d'arte o zona del comune di interesse artistico, ai fini della presente legge, solo i comuni ricadenti in tutto o in parte in zona montana con almeno duecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere e tutti gli altri comuni con almeno seicento posti letto. 2. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1 i comuni presentano domanda alla provincia competente per territorio fornendo idonea documentazione relativa ai seguenti indicatori: a) presenza di centri storici classificati dagli strumenti urbanistici come zona A e/o zona di interesse storico-artistico; b) provvedimenti di riconoscimento da parte di istituzioni internazionali, nazionali o regionali; c) operativita' nei giorni festivi di enti o strutture museali, artistici e culturali, edifici di culto o religiosi, atti ad attirare rilevanti flussi di visitatori, per la cui visita o illustrazione e' richiesta specifica professionalita' di guide turistiche specializzate e riconosciute dalla normativa vigente; d) adeguato numero di immobili o aree soggetti a vincolo ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089 e legge 29 giugno 1939, n. 1497; e) menzione del comune o della localita' in guide turistiche a diffusione nazionale o internazionale, come centro di interesse storico-culturale; f) ogni altro elemento utile a dimostrare la qualifica di citta' d'arte e la sua rilevanza nell'economia del comune. 3. Alla domanda di cui al comma 2 sono inoltre allegati: a) il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei settori turismo e commercio, dei lavoratori e dei consumatori; b) il parere della azienda di promozione turistica competente per territorio.