Art. 4. Compiti della provincia 1. La provincia adotta propri criteri di applicazione nel territorio degli indicatori di cui all'art. 2, comma 3 e art. 3, comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' comunicato ai comuni e puo' essere oggetto di revisione entro il 31 dicembre di ogni anno. 3. I provvedimenti di individuazione devono essere comunicati entro trenta giorni dall'emanazione alla struttura regionale competente in materia di commercio.