Art. 4.
                       Compiti della provincia
    1.  La  provincia  adotta  propri  criteri  di  applicazione  nel
territorio  degli  indicatori  di  cui  all'art. 2, comma 3 e art. 3,
comma  2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
    2.  Il  provvedimento di cui al comma 1 e' comunicato ai comuni e
puo' essere oggetto di revisione entro il 31 dicembre di ogni anno.
    3.  I  provvedimenti  di  individuazione devono essere comunicati
entro   trenta   giorni   dall'emanazione  alla  struttura  regionale
competente in materia di commercio.