Art. 5. Deroghe e sanzioni 1. Le deroghe alla chiusura non possono applicarsi al di fuori del centro storico o comunque della zona di interesse artistico o ad economia prevalentemente turistica espressamente indicata nel provvedimento di individuazione. 2. Nel comune di Venezia non sono applicabili deroghe per la zona della terraferma. 3. In caso di violazione all'obbligo di chiusura domenicale o festiva i comuni applicano le sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione o la chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.