Art. 5.
                         Deroghe e sanzioni
    1.  Le  deroghe  alla chiusura non possono applicarsi al di fuori
del  centro storico o comunque della zona di interesse artistico o ad
economia   prevalentemente   turistica   espressamente  indicata  nel
provvedimento di individuazione.
    2. Nel comune di Venezia non sono applicabili deroghe per la zona
della terraferma.
    3.  In  caso  di  violazione all'obbligo di chiusura domenicale o
festiva  i comuni applicano le sanzioni amministrative pecuniarie, la
sospensione  o  la chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 22 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.