Art. 6. Norme finali e transitorie 1. In via di prima applicazione, i comuni che intendano ottenere la qualifica di cui agli articoli 2 e 3 devono presentare domanda munita della necessaria documentazione alla provincia competente per territorio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento dei criteri di cui all'art. 4. Entro i successivi sessanta giorni la provincia provvede alla conseguente individuazione. 2. In caso di inerzia della provincia, la giunta regionale diffida la stessa a provvedere entro trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia la giunta regionale provvede ad adempiere alle disposizioni della presente legge entro i successivi trenta giorni. 3. L'art. 35 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 ha efficacia fino all'individuazione da parte delle province dei comuni interessati e comunque non oltre duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.