Art. 6.
                     Norme finali e transitorie
    1.  In via di prima applicazione, i comuni che intendano ottenere
la  qualifica  di  cui  agli articoli 2 e 3 devono presentare domanda
munita  della necessaria documentazione alla provincia competente per
territorio,   entro   sessanta   giorni   dalla   comunicazione   del
provvedimento  dei  criteri  di  cui  all'art. 4.  Entro i successivi
sessanta    giorni    la    provincia   provvede   alla   conseguente
individuazione.
    2.  In  caso  di  inerzia  della  provincia,  la giunta regionale
diffida  la  stessa  a  provvedere  entro  trenta  giorni. In caso di
ulteriore  inerzia  la  giunta  regionale  provvede ad adempiere alle
disposizioni della presente legge entro i successivi trenta giorni.
    3.  L'art.  35  della  legge  regionale  9  agosto 1999, n. 37 ha
efficacia  fino all'individuazione da parte delle province dei comuni
interessati e comunque non oltre duecentosettanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.