Art. 10.
                        Contratti di servizio
    1.  I  contratti  di servizio regolano l'esercizio dei servizi di
trasporto  pubblico  locale, con qualsiasi modalita' effettuati ed in
qualsiasi  forma affidati, e sono stipulati dagli enti concedenti per
ogni   tipologia  di  trasporto  pubblico  di  cui  all'art.  2,  con
riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza: intera
regione,  bacini  o  aree  omogenee,  area  urbana  ed area a domanda
debole.
    2.  Il  periodo di validita' del contratto di servizio e' pari ad
anni sei. Decorsa la meta' del periodo contrattuale l'amministrazione
concedente  procede  a verificare, anche sulla base delle indicazioni
dei programmi triennali dei servizi:
      a) il  raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di
servizio medesimo;
      b) l'idoneita'   della  rete  dei  servizi  in  funzione  della
domanda;
      c) l'integrazione  della  rete  dei servizi rispetto all'intero
sistema dell'offerta.
    3.  Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, si renda
necessario  modificare,  in  aumento  o  in  diminuzione, la rete dei
servizi,  l'azienda  di trasporto e' obbligata a prestare il servizio
alle  stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo
di  assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del
15 per cento per i servizi in diminuzione.
    4.  I  contratti  di  servizio  specificano  i seguenti contenuti
minimi:
      a) il periodo di validita' del contratto;
      b) le  caratteristiche  dei  servizi  offerti ed i programmi di
esercizio;
      c) l'importo    eventualmente    dovuto   dall'ente   affidante
all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, le
compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e
di  eventuali  agevolazioni tariffarie, nonche' le relative modalita'
di pagamento;
      d) le  modalita'  di  modifica  della specifica dei servizi nei
termini consentiti dal contratto;
      e) le modalita' di revisione e di risoluzione del contratto;
      f) le garanzie che l'impresa affidataria deve prestare;
      g) le tariffe del servizio;
      h) le  modalita'  del servizio con l'eventuale utilizzazione di
veicoli della categoria M1 di cui all'art. 47 del decreto legislativo
n. 285/1992;
      i) la  disciplina  da  applicare  in  caso di subaffidamento di
servizi  complementari  al  trasporto pubblico, previa autorizzazione
dell'ente;
      j)  i  fattori di qualita' e comfort e gli standard qualitativi
minimi  del  servizio,  in  termini  di  regolarita'  e  puntualita',
velocita'  commerciale,  affidabilita'  del servizio, informazione ai
clienti,  rispetto  dell'ambiente,  eta'  dei  veicoli, manutenzione,
comfort   e   pulizia   dei   veicoli  e  delle  fermate,  sicurezza,
comportamento del personale;
      k)  gli  obiettivi  di efficienza ed efficacia nella produzione
del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali;
      l) le  sanzioni  in  caso  di  mancato  rispetto  degli impegni
assunti;
      m) l'obbligo  dell'applicazione  per  le  singole tipologie del
comparto  dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro
cosi'  come  sottoscritti  dalle  organizzazioni  sindacali nazionali
rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;
      n) l'obbligo  di  conseguire  la  sicurezza  negli  ambienti di
lavoro;
      o) l'obbligo  di  tenere  la  contabilita'  separata  ai  sensi
dell'art. 1,  comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69 come modificato
dall'art. 1  del  regolamento  CEE n. 1893/91 del 20 giugno 1991 e la
contabilita'  analitica  di  costi  e ricavi per ciascun contratto di
servizio;
      p) l'obbligo  di  fornire  i dati necessari per il monitoraggio
del servizio;
      q) la  definizione dei piani di investimento per lo sviluppo ed
il potenziamento delle reti e degli impianti.
    5. La Regione stipula i contratti di servizio relativi ai servizi
ferroviari  di  cui  agli  articoli  8 e 9 del decreto legislativo n.
422/1997,   almeno  sette  mesi  prima  dell'inizio  del  periodo  di
validita'.
    6.  Gli  enti  locali stipulano i contratti per i servizi di loro
competenza tre mesi prima dell'inizio del periodo di validita'.