Art. 10. Contratti di servizio 1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalita' effettuati ed in qualsiasi forma affidati, e sono stipulati dagli enti concedenti per ogni tipologia di trasporto pubblico di cui all'art. 2, con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza: intera regione, bacini o aree omogenee, area urbana ed area a domanda debole. 2. Il periodo di validita' del contratto di servizio e' pari ad anni sei. Decorsa la meta' del periodo contrattuale l'amministrazione concedente procede a verificare, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi: a) il raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di servizio medesimo; b) l'idoneita' della rete dei servizi in funzione della domanda; c) l'integrazione della rete dei servizi rispetto all'intero sistema dell'offerta. 3. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, si renda necessario modificare, in aumento o in diminuzione, la rete dei servizi, l'azienda di trasporto e' obbligata a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15 per cento per i servizi in diminuzione. 4. I contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi: a) il periodo di validita' del contratto; b) le caratteristiche dei servizi offerti ed i programmi di esercizio; c) l'importo eventualmente dovuto dall'ente affidante all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e di eventuali agevolazioni tariffarie, nonche' le relative modalita' di pagamento; d) le modalita' di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto; e) le modalita' di revisione e di risoluzione del contratto; f) le garanzie che l'impresa affidataria deve prestare; g) le tariffe del servizio; h) le modalita' del servizio con l'eventuale utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 285/1992; i) la disciplina da applicare in caso di subaffidamento di servizi complementari al trasporto pubblico, previa autorizzazione dell'ente; j) i fattori di qualita' e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarita' e puntualita', velocita' commerciale, affidabilita' del servizio, informazione ai clienti, rispetto dell'ambiente, eta' dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza, comportamento del personale; k) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali; l) le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti; m) l'obbligo dell'applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro cosi' come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria; n) l'obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro; o) l'obbligo di tenere la contabilita' separata ai sensi dell'art. 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69 come modificato dall'art. 1 del regolamento CEE n. 1893/91 del 20 giugno 1991 e la contabilita' analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio; p) l'obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio del servizio; q) la definizione dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti. 5. La Regione stipula i contratti di servizio relativi ai servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422/1997, almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validita'. 6. Gli enti locali stipulano i contratti per i servizi di loro competenza tre mesi prima dell'inizio del periodo di validita'.