Art. 11. Procedure concorsuali 1. Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all'art. 9 stipulano i contratti di servizio con le aziende aggiudicatarie, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali di gara pubblica. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneita' morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione delle societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o attraverso procedure non ad evidenza pubblica, e delle societa' dalle stesse controllate. Tale esclusione non opera limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi gia' espletati dai soggetti stessi. 2. L'aggiudicazione avviene sulla base dei criteri previsti dall'art. 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), secondo la procedura prevista dallo stesso decreto legislativo all'art. 12, comma 2, lettera b), nonche' all'art. 13 limitatamente ai casi contemplati ed inoltre secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 2, lettera a), ultimo periodo del decreto legislativo n. 422/1997, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 400/1999. 3. In caso di subentro di un'impresa al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo. La stessa norma si applica in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del contratto medesimo, di risoluzione contrattuale. In caso di subentro, i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione, mantengono il vincolo di destinazione d'uso per i periodi di cui all'art. 16. Qualora il precedente gestore non ceda la proprieta' di tali beni al nuovo aggiudicatario, e' tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tale caso decade il vincolo di destinazione d'uso. Per l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione. 4. Il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante e' disciplinato dall'art. 26, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), con applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro. Tale disposizione non si applica ai servizi gestiti con mezzi alternativi a quelli di linea di cui all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 422/1997. 5. L'ente affidante ha facolta' di revocare l'affidamento, con atto motivato, in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi, ovvero nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, cosi' come previsto dal contratto di servizio. L'affidatario incorre nella decadenza dell'affidamento in presenza di irregolarita' specificamente previste nel contratto di servizio.