Art. 11.
                        Procedure concorsuali
    1. Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all'art. 9
stipulano  i  contratti  di servizio con le aziende aggiudicatarie, a
seguito  dell'espletamento di procedure concorsuali di gara pubblica.
Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di
idoneita'  morale,  finanziaria  e  professionale richiesti, ai sensi
della  normativa  vigente,  per  il  conseguimento  della  prescritta
abilitazione   all'autotrasporto   di   viaggiatori  su  strada,  con
esclusione  delle  societa'  che,  in Italia o all'estero, gestiscono
servizi in affidamento diretto o attraverso procedure non ad evidenza
pubblica,  e delle societa' dalle stesse controllate. Tale esclusione
non opera limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi gia'
espletati dai soggetti stessi.
    2.  L'aggiudicazione  avviene  sulla  base  dei  criteri previsti
dall'art. 24,  comma  1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  158  (Attuazione  delle  direttive  90/531/CEE e 93/38/CEE
relative  alle  procedure di appalti nei settori esclusi), secondo la
procedura  prevista  dallo  stesso  decreto  legislativo all'art. 12,
comma  2,  lettera  b),  nonche'  all'art.  13  limitatamente ai casi
contemplati  ed  inoltre secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma
2,  lettera  a),  ultimo periodo del decreto legislativo n. 422/1997,
come  modificato  dall'art.  1,  comma 6,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 400/1999.
    3.  In  caso  di  subentro di un'impresa al gestore che cessa dal
servizio  non  spetta alcun indennizzo. La stessa norma si applica in
caso  di  mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di
decadenza  del  contratto  medesimo,  di risoluzione contrattuale. In
caso  di  subentro,  i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo
dalla  Regione,  mantengono  il  vincolo  di destinazione d'uso per i
periodi di cui all'art. 16. Qualora il precedente gestore non ceda la
proprieta'  di  tali  beni  al  nuovo  aggiudicatario,  e'  tenuto  a
restituire  alla  Regione  la  quota  parte  dei  contributi erogati,
corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tale caso decade il
vincolo  di destinazione d'uso. Per l'acquisto dal precedente gestore
di   altri   beni   strumentali   senza   vincolo   di   destinazione
l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione.
    4.   Il   trasferimento   del   personale  dall'impresa  cessante
all'impresa  subentrante  e'  disciplinato  dall'art.  26,  del regio
decreto  8  gennaio  1931,  n.  148  (Coordinamento delle norme sulla
disciplina  giuridica  dei  rapporti collettivi del lavoro con quelle
sul  trattamento  giuridico-economico  del  personale delle ferrovie,
tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), con
applicazione  per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei
rispettivi  contratti  collettivi di lavoro. Tale disposizione non si
applica ai servizi gestiti con mezzi alternativi a quelli di linea di
cui all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 422/1997.
    5.  L'ente  affidante  ha facolta' di revocare l'affidamento, con
atto  motivato,  in  caso  di modifiche o revisione sostanziale della
rete  dei  servizi,  ovvero  nei  casi  in cui venga meno l'interesse
pubblico,   cosi'   come   previsto   dal   contratto   di  servizio.
L'affidatario incorre nella decadenza dell'affidamento in presenza di
irregolarita' specificamente previste nel contratto di servizio.