Art. 13. Osservatorio regionale della mobilita' 1. Al fine di verificare l'efficacia delle politiche di trasporto pubblico messe in atto, e' istituito presso la Regione l'osservatorio regionale della mobilita'. 2. L'osservatorio regionale monitorizza ed aggiorna periodicamente, attraverso la costituzione di un sistema informativo esteso agli enti locali, le caratteristiche della domanda e dell'offerta, il flusso della spesa di esercizio e di investimento ed elabora parametri di efficacia, di efficienza e di qualita' dei servizi offerti. Predispone una relazione annuale sull'andamento dei servizi di trasporto e la trasmette alla giunta regionale ed alla commissione consiliare competente. 3. Gli enti locali trasmettono alla Regione, per le opportune verifiche, i dati necessari forniti dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico, secondo le modalita' specificate nei contratti di servizio di cui all'art. 10. 4. I dati raccolti dall'osservatorio sono trasmessi alle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori e sono oggetto di confronto tra le organizzazioni e la Regione per la definizione del successivo programma triennale dei trasporti.