Art. 13.
               Osservatorio regionale della mobilita'
    1. Al fine di verificare l'efficacia delle politiche di trasporto
pubblico messe in atto, e' istituito presso la Regione l'osservatorio
regionale della mobilita'.
    2.    L'osservatorio    regionale    monitorizza    ed   aggiorna
periodicamente,  attraverso la costituzione di un sistema informativo
esteso   agli   enti  locali,  le  caratteristiche  della  domanda  e
dell'offerta, il flusso della spesa di esercizio e di investimento ed
elabora  parametri  di  efficacia,  di  efficienza  e di qualita' dei
servizi  offerti. Predispone una relazione annuale sull'andamento dei
servizi  di  trasporto  e  la trasmette alla giunta regionale ed alla
commissione consiliare competente.
    3.  Gli  enti  locali  trasmettono alla Regione, per le opportune
verifiche, i dati necessari forniti dalle aziende esercenti i servizi
di trasporto pubblico, secondo le modalita' specificate nei contratti
di servizio di cui all'art. 10.
    4.   I   dati  raccolti  dall'osservatorio  sono  trasmessi  alle
organizzazioni  sindacali,  imprenditoriali  e dei consumatori e sono
oggetto  di  confronto  tra  le  organizzazioni  e  la Regione per la
definizione del successivo programma triennale dei trasporti.