Art. 14.
                   Ammissibilita' al finanziamento
    1.  Tutti  i  contratti di servizio pubblico, definiti per ambito
regionale,  per  bacino,  per area omogenea o per area urbana, devono
prevedere,  a  partire dal 1o gennaio 2000, un rapporto tra ricavi da
traffico  e  costi  operativi,  al netto dei costi di infrastruttura,
pari  almeno  allo  0,35.  Tale  rapporto  e'  incrementato in misura
coerente  con gli obiettivi di efficienza ed efficacia definiti negli
accordi di programma di cui all'art. 9, comma 2.
    2.  Non  sono consentiti contributi degli enti locali a copertura
di  eventuale  minor  rapporto  tra  ricavi  e costi a partire dal 1o
gennaio 2000.
    3.  A partire dal 1o gennaio 2000 sono posti a gara pubblica solo
i  servizi  che  prevedano, nei rispettivi capitolati di appalto, per
ambito regionale, per bacino, per area omogenea o per area urbana, il
raggiungimento del rapporto tra ricavi e costi almeno pari allo 0,35.
Il finanziamento non puo', in ogni caso, eccedere il 65 per cento del
costo di aggiudicazione.
    4.  Nella determinazione del rapporto tra ricavi e costi la stima
degli  introiti  deve essere effettuata, tenendo conto della politica
tariffaria  della  regione.  sulla  base  della  domanda espressa dal
territorio.
    5.  La  stima dei costi deve essere effettuata, all'interno delle
tipologie  di  servizio  urbano  ed  extraurbano,  in  relazione alle
dimensioni  del  servizio messo in appalto, a cui corrispondono costi
parametrici  dell'azienda  tipo  di gestione, ed alle caratteristiche
insediative   ed   orografiche   del   territorio   servito,   a  cui
corrispondono diverse velocita' commerciali.
    6.   L'eventuale   risparmio,   conseguito  da  appalti  affidati
all'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa, rispetto alle risorse
assegnate  alla  provincia  od al comune, rimane a disposizione della
provincia  o  del comune con vincolo di destinazione alla funzione di
trasporto pubblico.
    7.  I  servizi  di  cui all'art. 6 sono finanziati assumendo come
valore  di  riferimento  il  prodotto  della  quota  pro capite media
regionale  di  finanziamento  del  trasporto  pubblico  locale per il
numero  di  residenti  nell'area,  al netto dei costi per l'esercizio
degli  eventuali  servizi  di  linea, esclusi quelli ferroviari. Tale
finanziamento  non e' soggetto alle determinazioni di cui ai commi 1,
2 e 3.