Art. 15.
             Determinazione e ripartizione delle risorse
    1.  La  Regione sulla base della programmazione regionale e degli
enti  locali  determina  le  risorse necessarie per l'esercizio e gli
investimenti   del  trasporto  pubblico  locale  compresi  i  servizi
ferroviari.  Tali  risorse  disponibili sul bilancio regionale per il
finanziamento  del trasporto pubblico locale sono ripartite, al netto
del  costo  del  servizio  ferroviario  e  della quota destinata agli
investimenti,  alle province ed ai comuni con popolazione superiore a
trentamila abitanti.
    2.  Una  quota  non  inferiore  al  3  per  cento  delle  risorse
attribuite  agli  enti  locali per l'esercizio del trasporto pubblico
locale deve essere destinata agli investimenti per le attrezzature di
arredo  delle  linee  e  di controllo e monitoraggio dell'utenza e ad
azioni di promozione e di informazione del trasporto pubblico locale,
a decorrere dal 1o gennaio 2000.
    3.  La  ripartizione  delle  risorse  necessarie al finanziamento
degli  investimenti  e  dei  servizi minimi avviene, tenuto conto dei
programmi di servizio degli enti locali, assumendo omogenei parametri
rappresentativi  delle caratteristiche territoriali, insediative e di
mobilita'  del  territorio servito, nonche' delle caratteristiche dei
servizi stessi.
    4.  La  verifica  della  ripartizione  avviene  ogni  tre anni, a
seguito  del monitoraggio del grado di attuazione e del conseguimento
degli obiettivi dell'accordo di programma e del programma dei servizi
stipulati.