Art. 15. Determinazione e ripartizione delle risorse 1. La Regione sulla base della programmazione regionale e degli enti locali determina le risorse necessarie per l'esercizio e gli investimenti del trasporto pubblico locale compresi i servizi ferroviari. Tali risorse disponibili sul bilancio regionale per il finanziamento del trasporto pubblico locale sono ripartite, al netto del costo del servizio ferroviario e della quota destinata agli investimenti, alle province ed ai comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti. 2. Una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse attribuite agli enti locali per l'esercizio del trasporto pubblico locale deve essere destinata agli investimenti per le attrezzature di arredo delle linee e di controllo e monitoraggio dell'utenza e ad azioni di promozione e di informazione del trasporto pubblico locale, a decorrere dal 1o gennaio 2000. 3. La ripartizione delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti e dei servizi minimi avviene, tenuto conto dei programmi di servizio degli enti locali, assumendo omogenei parametri rappresentativi delle caratteristiche territoriali, insediative e di mobilita' del territorio servito, nonche' delle caratteristiche dei servizi stessi. 4. La verifica della ripartizione avviene ogni tre anni, a seguito del monitoraggio del grado di attuazione e del conseguimento degli obiettivi dell'accordo di programma e del programma dei servizi stipulati.