Art. 16. Fondo regionale trasporti 1. Le risorse finanziarie relative all'espletamento delle funzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 422/1997, trasferite dallo Stato al momento del conferimento delle funzioni, confluiscono annualmente in un apposito capitolo del bilancio regionale, denominato fondo regionale trasporti. 2. Il fondo regionale trasporti, oltre che dalle risorse di cui al comma 1, e' alimentato da risorse proprie regionali ed il suo ammontare e' determinato con legge di bilancio. 3. Il fondo regionale trasporti fa fronte agli oneri derivanti dagli accordi di programma di cui all'art. 9 ed ai contratti di servizio di cui all'art. 10. 4. Il fondo regionale trasporti e' articolato in sei parti destinate rispettivamente a far fronte: a) agli oneri relativi all'effettuazione dei servizi su ferro; b) agli oneri relativi agli investimenti sulla rete regionale, comprensiva degli impianti fissi e delle infrastrutture sia della rete ferroviaria sia della rete di trasporto pubblico locale; c) agli oneri relativi agli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali; d) agli investimenti di cui all'art. 15, comma 2; e) agli oneri relativi ai servizi minimi; f) agli oneri relativi al funzionamento delle attivita' dell'osservatorio regionale della mobilita'. 5. Una quota delle risorse di cui al comma 4, lettera c), alimenta i fondi di cui all'art. 17, commi 3, 4 e 5. 6. La giunta regionale con apposito provvedimento stabilisce i vincoli e le forme di garanzia a carico degli enti e delle aziende beneficiari dei contributi in conto capitale.