Art. 16.
                      Fondo regionale trasporti
    1.   Le   risorse  finanziarie  relative  all'espletamento  delle
funzioni  amministrative  di  cui al decreto legislativo n. 422/1997,
trasferite  dallo  Stato  al momento del conferimento delle funzioni,
confluiscono   annualmente  in  un  apposito  capitolo  del  bilancio
regionale, denominato fondo regionale trasporti.
    2.  Il  fondo regionale trasporti, oltre che dalle risorse di cui
al  comma  1,  e'  alimentato  da risorse proprie regionali ed il suo
ammontare e' determinato con legge di bilancio.
    3.  Il  fondo  regionale trasporti fa fronte agli oneri derivanti
dagli  accordi  di  programma  di  cui  all'art. 9 ed ai contratti di
servizio di cui all'art. 10.
    4.  Il  fondo  regionale  trasporti  e'  articolato  in sei parti
destinate rispettivamente a far fronte:
      a) agli oneri relativi all'effettuazione dei servizi su ferro;
      b) agli  oneri relativi agli investimenti sulla rete regionale,
comprensiva  degli  impianti  fissi  e delle infrastrutture sia della
rete ferroviaria sia della rete di trasporto pubblico locale;
      c) agli  oneri  relativi agli investimenti per il rinnovo ed il
potenziamento   del   materiale   rotabile  e  dei  beni  strumentali
aziendali;
      d) agli investimenti di cui all'art. 15, comma 2;
      e) agli oneri relativi ai servizi minimi;
      f) agli   oneri   relativi  al  funzionamento  delle  attivita'
dell'osservatorio regionale della mobilita'.
    5.  Una  quota  delle  risorse  di  cui  al  comma 4, lettera c),
alimenta i fondi di cui all'art. 17, commi 3, 4 e 5.
    6.  La  giunta  regionale con apposito provvedimento stabilisce i
vincoli  e  le  forme di garanzia a carico degli enti e delle aziende
beneficiari dei contributi in conto capitale.