Art. 17.
                  Fondo trasporti degli enti locali
    1.  Le  province,  i  comuni  e le comunita' montane istituiscono
appositi  fondi  trasporti  in  cui  confluiscono le risorse relative
all'espletamento  delle  funzioni  amministrative  delegate,  oltre a
risorse proprie.
    2. Il fondo trasporti degli enti locali fa fronte agli accordi di
programma  di cui all'art. 9, commi 2 e 5 ed ai contratti di servizio
di cui all'art. 10.
    3.  Il fondo provinciale e' articolato in cinque parti, destinate
rispettivamente a far fronte:
      a) agli oneri relativi ai servizi di trasporto extraurbano;
      b) agli  oneri  relativi  ai  servizi  di  trasporto urbano nei
comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti;
      c) agli oneri relativi ai servizi in aree a domanda debole;
      d) agli investimenti di cui all'art. 15, comma 2;
      e) agli  investimenti  per  il  rinnovo ed il potenziamento del
materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali.
    4.  Il  fondo  comunale  e'  articolato  in  tre parti, destinate
rispettivamente a far fronte:
      a) agli oneri relativi al trasporto urbano;
      b) agli investimenti di cui all'art. 15, comma 2;
      c) agli  investimenti  per  il  rinnovo ed il potenziamento del
materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali.
    5.  Il  fondo  trasporti delle comunita' montane e' articolato in
due parti, destinate rispettivamente a far fronte:
      a) agli  oneri relativi ai servizi di trasporto di cui all'art.
2, comma 1, lettera d);
      b) agli  investimenti  per  il  rinnovo ed il potenziamento del
materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali.
    6.  Le  province  ed  i comuni sono autorizzati a trasferire, con
proprio atto, le eventuali risorse eccedenti, a seguito della stipula
dei contratti di servizio, dai servizi agli investimenti.
    7. Le scadenze delle erogazioni dei flussi di spesa sono definite
nei  provvedimenti  amministrativi  di approvazione del riparto delle
risorse.