Art. 17. Fondo trasporti degli enti locali 1. Le province, i comuni e le comunita' montane istituiscono appositi fondi trasporti in cui confluiscono le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative delegate, oltre a risorse proprie. 2. Il fondo trasporti degli enti locali fa fronte agli accordi di programma di cui all'art. 9, commi 2 e 5 ed ai contratti di servizio di cui all'art. 10. 3. Il fondo provinciale e' articolato in cinque parti, destinate rispettivamente a far fronte: a) agli oneri relativi ai servizi di trasporto extraurbano; b) agli oneri relativi ai servizi di trasporto urbano nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti; c) agli oneri relativi ai servizi in aree a domanda debole; d) agli investimenti di cui all'art. 15, comma 2; e) agli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali. 4. Il fondo comunale e' articolato in tre parti, destinate rispettivamente a far fronte: a) agli oneri relativi al trasporto urbano; b) agli investimenti di cui all'art. 15, comma 2; c) agli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali. 5. Il fondo trasporti delle comunita' montane e' articolato in due parti, destinate rispettivamente a far fronte: a) agli oneri relativi ai servizi di trasporto di cui all'art. 2, comma 1, lettera d); b) agli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali. 6. Le province ed i comuni sono autorizzati a trasferire, con proprio atto, le eventuali risorse eccedenti, a seguito della stipula dei contratti di servizio, dai servizi agli investimenti. 7. Le scadenze delle erogazioni dei flussi di spesa sono definite nei provvedimenti amministrativi di approvazione del riparto delle risorse.