Art. 19. Sanzioni a carico dell'affidatario dei servizi di trasporto pubblico 1. L'ente affidante applica le sanzioni previste dall'art. 10, comma 4, lettera l) in presenza delle infrazioni specificamente previste dal contratto di servizio. 2. Il contratto di servizio prevede altresi' le sanzioni applicabili per l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 18.