Art. 19.
Sanzioni a carico dell'affidatario dei servizi di trasporto pubblico
    1.  L'ente  affidante  applica le sanzioni previste dall'art. 10,
comma 4,  lettera  l)  in  presenza  delle  infrazioni specificamente
previste dal contratto di servizio.
    2.   Il  contratto  di  servizio  prevede  altresi'  le  sanzioni
applicabili per l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 18.