Art. 2.
                         Assetto funzionale
    1.  Il  sistema  di  trasporto  pubblico locale regionale risulta
dall'integrazione   funzionale   delle   reti  e  dei  servizi  cosi'
articolati:
      a) reti  e  servizi  regionali  di linea, di collegamento tra i
principali  centri  della  Regione e tra questi e gli omologhi centri
delle  regioni  confinanti,  estesi all'intero territorio regionale e
comprensivi  della  rete ferroviaria regionale e dei servizi su gomma
ad   essa   complementari   o   sostitutivi,  dei  servizi  aerei  ed
elicotteristici, nonche' dei servizi lacuali del lago Maggiore;
      b) reti  e  servizi  provinciali  di linea, estesi ai bacini di
traffico  o alle aree omogenee e comprensivi della rete e dei servizi
su gomma, funiviari e lacuali;
      c) reti  e  servizi  urbani  di linea, nell'ambito del comune o
della  conurbazione,  estesi a comuni contermini purche' sussista una
stretta   relazione  funzionale  o  una  sostanziale  continuita'  di
insediamento  e  comprensivi  delle  reti  e  dei  servizi  su gomma,
fluviali, ed impianti fissi, nonche' di tranvie e di metropolitane;
      d) servizi  integrativi  o  sostitutivi  dei  servizi di linea,
effettuati con modalita' diverse ed estesi a territori caratterizzati
da  bassa  densita'  abitativa,  a  domanda  debole,  ovvero  atti  a
soddisfare   particolari   esigenze   di  mobilita'  complementare  o
speciale.
    2. Tutte le reti ed i servizi sono progressivamente adeguati alle
esigenze degli utenti con ridotta capacita' motoria ed effettuati con
materiale rotabile idoneo.