Art. 2. Assetto funzionale 1. Il sistema di trasporto pubblico locale regionale risulta dall'integrazione funzionale delle reti e dei servizi cosi' articolati: a) reti e servizi regionali di linea, di collegamento tra i principali centri della Regione e tra questi e gli omologhi centri delle regioni confinanti, estesi all'intero territorio regionale e comprensivi della rete ferroviaria regionale e dei servizi su gomma ad essa complementari o sostitutivi, dei servizi aerei ed elicotteristici, nonche' dei servizi lacuali del lago Maggiore; b) reti e servizi provinciali di linea, estesi ai bacini di traffico o alle aree omogenee e comprensivi della rete e dei servizi su gomma, funiviari e lacuali; c) reti e servizi urbani di linea, nell'ambito del comune o della conurbazione, estesi a comuni contermini purche' sussista una stretta relazione funzionale o una sostanziale continuita' di insediamento e comprensivi delle reti e dei servizi su gomma, fluviali, ed impianti fissi, nonche' di tranvie e di metropolitane; d) servizi integrativi o sostitutivi dei servizi di linea, effettuati con modalita' diverse ed estesi a territori caratterizzati da bassa densita' abitativa, a domanda debole, ovvero atti a soddisfare particolari esigenze di mobilita' complementare o speciale. 2. Tutte le reti ed i servizi sono progressivamente adeguati alle esigenze degli utenti con ridotta capacita' motoria ed effettuati con materiale rotabile idoneo.