Art. 20. Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e procedure di applicazione 1. I viaggiatori dei servizi pubblici di trasporto sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata dell'intero percorso ed a esibirlo al personale dell'azienda esercente o dell'ente competente. 2. Chiunque, senza averne dato preavviso al personale di bordo, risulti sprovvisto del prescritto titolo di viaggio, e' tenuto, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecunaria. L'entita' della sanzione non puo' essere inferiore a venti volte e superiore a centoventi volte il prezzo del biglietto a tariffa ordinaria per il percorso minimo di cui alla tabella tariffaria autorizzata. 3. Nel caso di servizio di riscossione o di controllo meccanizzato la sanzione e' aumentata del 50 per cento. 4. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, se l'utente estingue l'illecito entro sessanta giorni dalla contestazione, o, se questa non e' avvenuta, dalla notificazione. 5. L'ente competente provvede ad emanare le opportune disposizioni per l'applicazione delle sanzioni nei limiti delle norme stabilite nel presente articolo. 6. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dal personale delle aziende di trasporto a cio' espressamente incaricato. A tal fine ogni azienda segnala all'ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi eserciti, i nominativi dei propri dipendenti incaricati del controllo. Essi debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dalla azienda. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981, e' emessa, ove sussistano i presupposti, dal responsabile dell'esercizio dell'azienda concessionaria del servizio di trasporto. 7. Il ricavato delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale costituisce provento del traffico dell'azienda che ha irrogato la sanzione.