Art. 20.
Sanzioni  a  carico  degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e
                      procedure di applicazione
    1.  I viaggiatori dei servizi pubblici di trasporto sono tenuti a
munirsi  di  valido  titolo  di  viaggio, a conservarlo per la durata
dell'intero   percorso   ed  a  esibirlo  al  personale  dell'azienda
esercente o dell'ente competente.
    2.  Chiunque,  senza averne dato preavviso al personale di bordo,
risulti sprovvisto del prescritto titolo di viaggio, e' tenuto, oltre
al  pagamento  del  normale  biglietto  a tariffa ordinaria, anche al
pagamento  di  una sanzione amministrativa pecunaria. L'entita' della
sanzione  non  puo'  essere  inferiore  a  venti  volte e superiore a
centoventi  volte  il prezzo del biglietto a tariffa ordinaria per il
percorso minimo di cui alla tabella tariffaria autorizzata.
    3.   Nel   caso   di  servizio  di  riscossione  o  di  controllo
meccanizzato la sanzione e' aumentata del 50 per cento.
    4.  E'  ammesso  il pagamento di una somma in misura ridotta pari
alla   terza  parte  del  massimo  della  sanzione  prevista  per  la
violazione commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della
sanzione  edittale,  oltre  alle  spese del procedimento, se l'utente
estingue  l'illecito entro sessanta giorni dalla contestazione, o, se
questa non e' avvenuta, dalla notificazione.
    5.   L'ente   competente   provvede   ad   emanare  le  opportune
disposizioni per l'applicazione delle sanzioni nei limiti delle norme
stabilite nel presente articolo.
    6.  Le  violazioni  amministrative previste a carico degli utenti
dei  servizi di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della
legge  24 novembre  1981,  n.  689 (Modifiche al sistema penale), dal
personale delle aziende di trasporto a cio' espressamente incaricato.
A  tal  fine  ogni  azienda segnala all'ente competente all'esercizio
delle   funzioni  amministrative  relative  ai  servizi  eserciti,  i
nominativi  dei  propri  dipendenti  incaricati  del  controllo. Essi
debbono   essere  muniti  di  apposito  documento  di  riconoscimento
rilasciato  dalla  azienda.  Restano ferme le competenze dei soggetti
cui  sono  attribuiti  poteri  di  accertamento  e  contestazione  di
illeciti    amministrativi    in    base    alle    leggi    vigenti.
L'ordinanza-ingiunzione  di  cui all'art. 18 della legge n. 689/1981,
e'   emessa,   ove   sussistano   i   presupposti,  dal  responsabile
dell'esercizio dell'azienda concessionaria del servizio di trasporto.
    7.  Il  ricavato delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi
di  trasporto  pubblico  locale  costituisce  provento  del  traffico
dell'azienda che ha irrogato la sanzione.