Art. 21. Procedure transitorie 1. In fase di prima applicazione della presente legge fino al 31 dicembre 2002, vige la seguente procedura semplificata. 2. La giunta regionale individua ed attribuisce alle province le linee del servizio regionale del trasporto pubblico, comprensivo delle linee interregionali, di granturismo e transfrontaliere. 3. La giunta regionale, relativamente ai servizi di trasporto pubblico locale, attua il riparto tra i servizi di trasporto urbano ed extraurbano e attribuisce le risorse agli enti locali sulla base della spesa consolidata e di indicatori territoriali e di mobilita'. Le competenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), attribuite alle province restano in capo ai comuni secondo le rispettive competenze sino al 31 dicembre 2000. Le competenze relative ai servizi suburbani, attualmente eserciti dall'azienda torinese mobilita' (ATM) sono attribuite alla provincia di Torino sino al 31 dicembre 2000. 4. Salvo quanto disposto dal comma 5, gli enti locali dal 1o gennaio 2001 procedono all'affidamento dei servizi di trasporto mediante le procedure concorsuali di cui all'art. 11. I contratti di servizio stipulati a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 1998, n. 345 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono prorogati sino al 31 dicembre 2000, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria. 5. Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all'art. 9, limitatamente alla stipulazione del primo contratto di servizio, relativo al periodo 1o gennaio 2001-31 dicembre 2002, possono utilizzare la procedura negoziata di cui all'art. 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 158/1995. I contratti di servizio sono estesi agli ambiti territoriali di cui all'art. 10, comma 1. Al fine di favorire l'aggregazione tra le imprese operanti e di superare la piccola dimensione e l'eccessiva frammentazione che ostacolano il raggiungimento di soddisfacenti livelli di sinergia ed efficienza economica, ove tutti i soggetti che esercitano, alla data del 31 dicembre 1999, i servizi compresi in ciascun ambito territoriale costituiscano una riunione di imprese nelle forme elencate dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 158/1995, alla riunione di imprese sono in via prioritaria rivolti l'invito a presentare un'offerta e l'attivita' negoziale di cui all'art. 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 158/1995. 6. Nelle more dell'istituzione del consorzio di cui all'art. 8 le funzioni di programmazione ed amministrazione dell'area conurbana di Torino sono attribuite: a) al comune di Torino, in accordo con la provincia di Torino relativamente ai servizi urbani e suburbani attualmente eserciti dall'ATM; b) agli altri enti per i rimanenti servizi urbani secondo le rispettive competenze.