Art. 21.
                        Procedure transitorie
    1.  In  fase  di  prima applicazione della presente legge fino al
31 dicembre 2002, vige la seguente procedura semplificata.
    2.  La giunta regionale individua ed attribuisce alle province le
linee  del  servizio  regionale  del  trasporto pubblico, comprensivo
delle linee interregionali, di granturismo e transfrontaliere.
    3.  La  giunta  regionale,  relativamente ai servizi di trasporto
pubblico  locale,  attua il riparto tra i servizi di trasporto urbano
ed  extraurbano  e attribuisce le risorse agli enti locali sulla base
della  spesa consolidata e di indicatori territoriali e di mobilita'.
Le competenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), attribuite alle
province  restano  in capo ai comuni secondo le rispettive competenze
sino   al   31 dicembre  2000.  Le  competenze  relative  ai  servizi
suburbani, attualmente eserciti dall'azienda torinese mobilita' (ATM)
sono attribuite alla provincia di Torino sino al 31 dicembre 2000.
    4.  Salvo  quanto  disposto  dal  comma  5,  gli  enti locali dal
1o gennaio  2001  procedono  all'affidamento dei servizi di trasporto
mediante  le procedure concorsuali di cui all'art. 11. I contratti di
servizio  stipulati a seguito dell'emanazione del decreto legislativo
1998,  n. 345 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione
di  funzioni  amministrative tra regioni ed enti locali in materia di
trasporto  pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 5, della legge
15 marzo  1997,  n.  59),  sono  prorogati  sino al 31 dicembre 2000,
previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria.
    5.  Gli  enti contraenti gli accordi di programma di cui all'art.
9,  limitatamente  alla stipulazione del primo contratto di servizio,
relativo  al  periodo  1o  gennaio  2001-31  dicembre  2002,  possono
utilizzare  la  procedura  negoziata  di  cui  all'art.  12, comma 2,
lettera  c),  del  decreto  legislativo  n.  158/1995. I contratti di
servizio  sono  estesi  agli  ambiti territoriali di cui all'art. 10,
comma 1. Al fine di favorire l'aggregazione tra le imprese operanti e
di  superare  la  piccola dimensione e l'eccessiva frammentazione che
ostacolano  il raggiungimento di soddisfacenti livelli di sinergia ed
efficienza  economica, ove tutti i soggetti che esercitano, alla data
del   31 dicembre   1999,   i  servizi  compresi  in  ciascun  ambito
territoriale  costituiscano  una  riunione  di  imprese  nelle  forme
elencate  dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 158/1995,
alla  riunione  di imprese sono in via prioritaria rivolti l'invito a
presentare  un'offerta  e  l'attivita'  negoziale di cui all'art. 12,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 158/1995.
    6. Nelle more dell'istituzione del consorzio di cui all'art. 8 le
funzioni  di programmazione ed amministrazione dell'area conurbana di
Torino sono attribuite:
      a) al  comune  di Torino, in accordo con la provincia di Torino
relativamente  ai  servizi  urbani  e  suburbani attualmente eserciti
dall'ATM;
      b) agli  altri  enti  per i rimanenti servizi urbani secondo le
rispettive competenze.