Art. 22.
           Riassetto organizzativo delle aziende pubbliche
    1.  Gli  enti  locali procedono alla trasformazione delle aziende
speciali  e  delle aziende consortili in societa' di capitali, ovvero
in  cooperative a responsabilita' limitata, anche tra i dipendenti, o
all'eventuale   frazionamento   societario   derivante   da  esigenze
funzionali  o  di  gestione.  Di  tali  societa'  l'ente titolare del
servizio  puo' restare socio unico per un periodo non superiore a due
anni.  La  trasformazione  e'  completata  entro il 31 dicembre 2000.
Entro  la  stessa data gli enti locali procedono al frazionamento, in
distinte  societa' di cui sopra, delle aziende speciali o consortili,
laddove  cio'  sia  opportuno  al  fine del superamento degli assetti
monopolistici del settore.
    2.  Nel  periodo che precede la trasformazione in societa' di cui
al  comma  1,  e'  escluso l'ampliamento dei bacini di servizio delle
aziende  speciali  e  delle aziende consortili rispetto a quelli gia'
gestiti  alla  data  di entrata in vigore della presente legge. Dalla
stessa  data,  gli  enti  locali non possono costituire nuove aziende
speciali o consortili.
    3.  Durante  il periodo che precede la trasformazione in societa'
di cui al comma 1, gli enti locali individuano le quote di servizio o
i  servizi  speciali,  esercitati dalle rispettive aziende speciali o
consortili,  che  possono  essere  gestiti  in  modo piu' economico a
seguito  del loro affidamento a terzi mediante procedura concorsuale.
Gli enti locali attribuiscono tali servizi osservando le disposizioni
dell'art. 11.
    4.  Ove  gli  enti locali costituiscano, per concorrere alle gare
per  l'esercizio dei servizi pubblici di loro pertinenza, societa' di
cui  al  comma  1,  in  cui  si preveda il coinvolgimento di soggetti
privati,  la  scelta  di  soci  privati  avviene tramite le procedure
previste  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 settembre
1996,  n.  533  (Regolamento  recante  norme  sulla  costituzione  di
societa'   miste   in   materia   di   servizi  pubblici  degli  enti
territoriali); si osservano tali disposizioni, in quanto applicabili,
anche nel caso di partecipazione minoritaria di soci privati.
    5.  Gli  enti  locali  che effettuano la trasformazione di cui al
comma 1,  entro  il 31 dicembre 2000, possono procedere, per una sola
volta,  all'affidamento  diretto  dei servizi alle societa' derivanti
dalla trasformazione, mediante la stipulazione dei relativi contratti
di  servizio  per  un  periodo  non  superiore  a  due  anni.  Ove la
trasformazione  non  avvenga  entro  il termine indicato, provvede il
sindaco  o  il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In
caso   di  ulteriore  inerzia,  la  Regione  procede  all'affidamento
immediato  del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di
cui all'art. 11.