Art. 22. Riassetto organizzativo delle aziende pubbliche 1. Gli enti locali procedono alla trasformazione delle aziende speciali e delle aziende consortili in societa' di capitali, ovvero in cooperative a responsabilita' limitata, anche tra i dipendenti, o all'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Di tali societa' l'ente titolare del servizio puo' restare socio unico per un periodo non superiore a due anni. La trasformazione e' completata entro il 31 dicembre 2000. Entro la stessa data gli enti locali procedono al frazionamento, in distinte societa' di cui sopra, delle aziende speciali o consortili, laddove cio' sia opportuno al fine del superamento degli assetti monopolistici del settore. 2. Nel periodo che precede la trasformazione in societa' di cui al comma 1, e' escluso l'ampliamento dei bacini di servizio delle aziende speciali e delle aziende consortili rispetto a quelli gia' gestiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data, gli enti locali non possono costituire nuove aziende speciali o consortili. 3. Durante il periodo che precede la trasformazione in societa' di cui al comma 1, gli enti locali individuano le quote di servizio o i servizi speciali, esercitati dalle rispettive aziende speciali o consortili, che possono essere gestiti in modo piu' economico a seguito del loro affidamento a terzi mediante procedura concorsuale. Gli enti locali attribuiscono tali servizi osservando le disposizioni dell'art. 11. 4. Ove gli enti locali costituiscano, per concorrere alle gare per l'esercizio dei servizi pubblici di loro pertinenza, societa' di cui al comma 1, in cui si preveda il coinvolgimento di soggetti privati, la scelta di soci privati avviene tramite le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533 (Regolamento recante norme sulla costituzione di societa' miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali); si osservano tali disposizioni, in quanto applicabili, anche nel caso di partecipazione minoritaria di soci privati. 5. Gli enti locali che effettuano la trasformazione di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2000, possono procedere, per una sola volta, all'affidamento diretto dei servizi alle societa' derivanti dalla trasformazione, mediante la stipulazione dei relativi contratti di servizio per un periodo non superiore a due anni. Ove la trasformazione non avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la Regione procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui all'art. 11.