Art. 24. R i n v i o 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale n. 34/1998. 2. Le funzioni ed i compiti amministrativi che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale in materia di trasporto pubblico locale lacuale, fluviale ed aereo e le funzioni ed i compiti amministrativi riguardanti gli impianti a fune di ogni tipo, quali funivie, seggiovie. sciovie, funicolari e tutti gli impianti di risalita in genere e le relative infrastrutture di interscambio, sono delegati a province, comuni e comunita' montane con provvedimenti regionali, da emanare in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.