Art. 24.
                             R i n v i o
    1.  Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano
le disposizioni previste dalla legge regionale n. 34/1998.
    2.  Le  funzioni  ed  i compiti amministrativi che non richiedono
l'unitario  esercizio  a  livello  regionale  in materia di trasporto
pubblico locale lacuale, fluviale ed aereo e le funzioni ed i compiti
amministrativi  riguardanti  gli  impianti a fune di ogni tipo, quali
funivie,  seggiovie.  sciovie,  funicolari  e  tutti  gli impianti di
risalita in genere e le relative infrastrutture di interscambio, sono
delegati  a  province,  comuni  e comunita' montane con provvedimenti
regionali,  da emanare in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato  alle  regioni  ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I
della  legge  15 marzo  1997,  n.  59),  come  modificato dal decreto
legislativo  29 ottobre  1999,  n.  443  e  comunque  entro  sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.