Art. 26.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Per  l'esercizio  finanziario  2000  sono  istituiti appositi
capitoli  di  entrata  nel  bilancio  di  previsione  con le seguenti
denominazioni:
      a) "Trasferimenti   statali   per  le  funzioni  amministrative
relative  alle  ferrovie  in  concessione  a  soggetti  diversi dalle
Ferrovie   dello  Stato  S.p.a."  (art.  20,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 422/1997);
      b) "Trasferimenti   statali   per  le  funzioni  amministrative
relative  ai  servizi  regionali  e locali delle Ferrovie dello Stato
S.p.a." (art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 422/1997);
      c) "Recupero  di  contributi  in  conto  capitale  da enti e da
aziende di trasporto per investimenti di cui all'art. 11, comma 3".
    2.  Per  l'esercizio  finanziario  2000  sono  istituiti appositi
capitoli di spesa:
      a) capitolo  di  spesa di cui all'art. 16, comma 4, lettera a),
con  la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Spese per
l'esercizio  dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale"
(art. 20 del decreto legislativo n. 422/1997);
      b) capitolo  di  spesa di cui all'art. 16, comma 4, lettera b),
con  la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Spese per
investimenti sulla rete regionale, comprensiva degli impianti fissi e
delle  infrastrutture  sia  della  rete ferroviaria sia della rete di
trasporto pubblico locale";
      c) capitolo  di  spesa di cui all'art. 16, comma 4, lettera c),
con  la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Spese per
investimenti  per  il  rinnovo  ed  il  potenziamento  del  materiale
rotabile   e   dei   beni  strumentali  aziendali  per  il  trasporto
ferroviario  ed assegnazione di risorse agli enti locali per spese di
investimento  per  il  rinnovo  ed  il  potenziamento  del  materiale
rotabile  e  per  i beni strumentali aziendali del trasporto pubblico
locale";
      d) capitolo  di  spesa di cui all'art. 16, comma 4, lettera e),
con   la   seguente   denominazione:   "Fondo   regionale  trasporti.
Assegnazione  di somme agli enti locali per spese di investimento nel
settore del trasporto pubblico locale";
      e) capitolo  di  spesa di cui all'art. 16, comma 4, lettera e),
con   la   seguente   denominazione:   "Fondo   regionale  trasporti.
Assegnazione  di  somme  agli  enti  locali  per il finanziamento dei
servizi minimi di trasporto pubblico locale";
      f) capitolo  di  spesa  di cui all'art. 16, comma 4, lettera f)
con  la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Spese per
oneri relativi al funzionamento delle attivita' di cui all'art. 13";
      g) capitolo  di  spesa  di  cui  all'art.  12,  comma 3, con la
seguente  denominazione:  "Trasferimenti  agli  enti  locali  per  la
copertura   degli   oneri  derivanti  dalle  agevolazioni  tariffarie
individuate dalla Regione Piemonte";
      h) capitolo  di  spesa  di  cui  all'art.  12,  comma 6, con la
seguente   denominazione:   "Interventi  promozionali  del  trasporto
pubblico locale".
    3.  Le  risorse  di  cui  ai  capitoli  d) ed e) del comma 2 sono
rispettivamente  definite  nella  misura del 3 per cento e del 97 per
cento  dello  stanziamento  annuale disponibile. I comuni destinatari
delle deleghe di cui alla presente legge sono autorizzati a destinare
una  somma  non superiore all'uno per cento del medesimo stanziamento
per  il  finanziamento  degli  oneri  derivanti  dall'esercizio delle
funzioni   delegate.   Per  le  stesse  finalita'  le  province  sono
autorizzate,  in  aggiunta  alla spesa annuale minima pari a lire 150
milioni,   salvo   aggiornamento   annuale   in   base  all'andamento
dell'inflazione,  a  destinare  una  somma  non superiore all'uno per
cento dello stanziamento annuale disponibile.
    4.  La dotazione dei capitoli istituiti in applicazione dei commi
1,  2 e 3 e' definita in sede di predisposizione dei relativi bilanci
annuali.