Art. 26. Disposizioni finanziarie 1. Per l'esercizio finanziario 2000 sono istituiti appositi capitoli di entrata nel bilancio di previsione con le seguenti denominazioni: a) "Trasferimenti statali per le funzioni amministrative relative alle ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a." (art. 20, comma 3, del decreto legislativo n. 422/1997); b) "Trasferimenti statali per le funzioni amministrative relative ai servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.a." (art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 422/1997); c) "Recupero di contributi in conto capitale da enti e da aziende di trasporto per investimenti di cui all'art. 11, comma 3". 2. Per l'esercizio finanziario 2000 sono istituiti appositi capitoli di spesa: a) capitolo di spesa di cui all'art. 16, comma 4, lettera a), con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Spese per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale" (art. 20 del decreto legislativo n. 422/1997); b) capitolo di spesa di cui all'art. 16, comma 4, lettera b), con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Spese per investimenti sulla rete regionale, comprensiva degli impianti fissi e delle infrastrutture sia della rete ferroviaria sia della rete di trasporto pubblico locale"; c) capitolo di spesa di cui all'art. 16, comma 4, lettera c), con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Spese per investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali per il trasporto ferroviario ed assegnazione di risorse agli enti locali per spese di investimento per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per i beni strumentali aziendali del trasporto pubblico locale"; d) capitolo di spesa di cui all'art. 16, comma 4, lettera e), con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Assegnazione di somme agli enti locali per spese di investimento nel settore del trasporto pubblico locale"; e) capitolo di spesa di cui all'art. 16, comma 4, lettera e), con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Assegnazione di somme agli enti locali per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale"; f) capitolo di spesa di cui all'art. 16, comma 4, lettera f) con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti. Spese per oneri relativi al funzionamento delle attivita' di cui all'art. 13"; g) capitolo di spesa di cui all'art. 12, comma 3, con la seguente denominazione: "Trasferimenti agli enti locali per la copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie individuate dalla Regione Piemonte"; h) capitolo di spesa di cui all'art. 12, comma 6, con la seguente denominazione: "Interventi promozionali del trasporto pubblico locale". 3. Le risorse di cui ai capitoli d) ed e) del comma 2 sono rispettivamente definite nella misura del 3 per cento e del 97 per cento dello stanziamento annuale disponibile. I comuni destinatari delle deleghe di cui alla presente legge sono autorizzati a destinare una somma non superiore all'uno per cento del medesimo stanziamento per il finanziamento degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate. Per le stesse finalita' le province sono autorizzate, in aggiunta alla spesa annuale minima pari a lire 150 milioni, salvo aggiornamento annuale in base all'andamento dell'inflazione, a destinare una somma non superiore all'uno per cento dello stanziamento annuale disponibile. 4. La dotazione dei capitoli istituiti in applicazione dei commi 1, 2 e 3 e' definita in sede di predisposizione dei relativi bilanci annuali.