Art. 27.
Disposizioni   finanziarie   integrative  per  la  definizione  degli
                         esercizi pregressi
    1.  Le  somme  erogate,  in  base  ai  provvedimenti della giunta
regionale,  a  titolo  di acconto dei contributi di esercizio per gli
anni  1994,  1995,  1996,  1997  e  1998  sono  considerate  a titolo
definitivo.
    2.  Le  eventuali  disponibilita'  residue  ai  sensi della legge
10 aprile   1981,   n.   151  (legge  quadro  per  l'ordinamento,  la
ristrutturazione  ed  il potenziamento dei trasporti pubblici locali.
Istituzione  del  Fondo  nazionale  per  il  ripiano dei disavanzi di
esercizio  e  per gli investimenti nel settore), comprese le somme di
cui  all'art.  5,  comma  4,  secondo periodo ed all'art. 10, comma 2
della  legge  regionale  10 agosto 1998, n. 22 (Interventi finanziari
della  Regione  per il risanamento del settore del trasporto pubblico
locale),  sono utilizzate per concorrere alla copertura dei disavanzi
di  esercizio  di  cui  all'art. 2, comma 2, lettera b), della stessa
legge  relativi  agli  anni  1994,  1995  e 1996, ad incremento delle
risorse  stanziate dalla legge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi nel
settore dei trasporti).
    3.  La giunta regionale con apposita deliberazione, in attuazione
della  legge  n.  194/1998,  definisce i soggetti aventi diritto alla
copertura  dei  disavanzi  relativi  agli  anni  1994, 1995 e 1996, i
disavanzi  ammessi  a  contributo  e  l'ammontare  del contributo per
ciascun beneficiano.
    4.  La Regione provvede all'erogazione dei contributi ai soggetti
beneficiari  secondo le disposizioni previste dalla legge n. 194/1998
contraendo   apposito  mutuo  da  ammortizzare  mediante  le  risorse
assegnate per il periodo 1994/1996 dalla suddetta legge e mediante le
risorse di cui al comma 2, del presente articolo.
    5.    Le    eventuali    disponibilita'    residue,    risultanti
dall'applicazione  del  comma  4,  sono  utilizzate ad incremento del
fondo investimenti di cui alla legge n. 194/1998.