Art. 27. Disposizioni finanziarie integrative per la definizione degli esercizi pregressi 1. Le somme erogate, in base ai provvedimenti della giunta regionale, a titolo di acconto dei contributi di esercizio per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 sono considerate a titolo definitivo. 2. Le eventuali disponibilita' residue ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151 (legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), comprese le somme di cui all'art. 5, comma 4, secondo periodo ed all'art. 10, comma 2 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 22 (Interventi finanziari della Regione per il risanamento del settore del trasporto pubblico locale), sono utilizzate per concorrere alla copertura dei disavanzi di esercizio di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), della stessa legge relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, ad incremento delle risorse stanziate dalla legge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti). 3. La giunta regionale con apposita deliberazione, in attuazione della legge n. 194/1998, definisce i soggetti aventi diritto alla copertura dei disavanzi relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, i disavanzi ammessi a contributo e l'ammontare del contributo per ciascun beneficiano. 4. La Regione provvede all'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari secondo le disposizioni previste dalla legge n. 194/1998 contraendo apposito mutuo da ammortizzare mediante le risorse assegnate per il periodo 1994/1996 dalla suddetta legge e mediante le risorse di cui al comma 2, del presente articolo. 5. Le eventuali disponibilita' residue, risultanti dall'applicazione del comma 4, sono utilizzate ad incremento del fondo investimenti di cui alla legge n. 194/1998.