Art. 28. Funzioni soppresse 1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative: a) all'approvazione degli organici dei sistemi di trasporto: b) all'assenso alla nomina dei direttori di esercizio degli impianti fissi; c) alla presa d'atto dei provvedimenti delle amministrazioni dei consorzi strade vicinali, di cui al decreto legge luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446 (Facolta' agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse), convertito dalla legge 13 aprile 1925, n. 473; d) all'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea e del servizio di noleggio con conducente mediante autobus ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).