Art. 28.
                         Funzioni soppresse
    1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
      a) all'approvazione degli organici dei sistemi di trasporto:
      b) all'assenso  alla  nomina  dei  direttori di esercizio degli
impianti fissi;
      c) alla  presa  d'atto  dei provvedimenti delle amministrazioni
dei consorzi strade vicinali, di cui al decreto legge luogotenenziale
1 settembre 1918, n. 1446 (Facolta' agli utenti delle strade vicinali
di costituirsi in consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di
esse), convertito dalla legge 13 aprile 1925, n. 473;
      d) all'approvazione    dei    regolamenti   comunali   relativi
all'esercizio  dei  servizi  pubblici  non di linea e del servizio di
noleggio  con  conducente  mediante autobus ai sensi dell'art. 85 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1977,  n. 616
(Attuazione  della  delega  di  cui  all'art. 1 della legge 22 luglio
1975, n. 382).