Art. 3.
                 Assetto quantitativo e qualitativo
    1.   I   servizi  minimi,  qualitativamente  e  quantitativamente
sufficienti  a soddisfare la domanda di mobilita' ed i cui costi sono
a  carico del bilancio della regione, sono definiti tenendo conto dei
criteri di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 422/1997.
    2.  L'entita'  dei  servizi  minimi  e' definita sulla base di un
indice  parametrico  di  offerta  individuato anche in relazione alla
quantita' ed alle caratteristiche della domanda di mobilita' espressa
dal  territorio,  agli  obiettivi  di  quota di mercato del trasporto
pubblico,  alle aree a domanda debole, nonche' al valore obiettivo di
efficienza assunto per il rapporto tra ricavi e costi.
    3.  Gli  enti  locali  possono  istituire  servizi  di  trasporto
aggiuntivi  a  quelli  definiti ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a
carico dei rispettivi bilanci.
    4. I parametri qualitativi e gli obiettivi di miglioramento della
qualita'  dei servizi, per ogni tipologia di servizio di cui all'art.
2, sono definiti nelle rispettive carte dei servizi, parte integrante
dei  programmi  triennali  dei servizi e dei contratti di servizio di
cui all'art. 10.
    5.  L'assetto  quantitativo  e  qualitativo dei servizi minimi e'
oggetto  di  monitoraggio  e  vigilanza  da parte degli enti a cui e'
demandata l'amministrazione del servizio.
    6.  Gli  enti  locali  possono  autorizzare  servizi di trasporto
esercitati da terzi in regime di concorrenza, purche' in possesso dei
requisiti  di  cui  al decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre
1991, n. 448 (Regolamento di attuazione della direttiva del consiglio
delle  comunita'  europee  n.  438 del 21 giugno 1989 che modifica la
direttiva  del  consiglio  n.  562  del  12 novembre 1974 riguardante
l'accesso  alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada
nel  settore dei trasporti nazionali ed internazionali). Tali servizi
sono  esenti da obblighi tariffari ed esercitati senza sovvenzioni da
parte   degli   enti   locali  competenti  per  l'autorizzazione.  Le
autorizzazioni  sono revocabili in qualsiasi momento senza obbligo di
indennizzo.