Art. 3. Assetto quantitativo e qualitativo 1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita' ed i cui costi sono a carico del bilancio della regione, sono definiti tenendo conto dei criteri di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 422/1997. 2. L'entita' dei servizi minimi e' definita sulla base di un indice parametrico di offerta individuato anche in relazione alla quantita' ed alle caratteristiche della domanda di mobilita' espressa dal territorio, agli obiettivi di quota di mercato del trasporto pubblico, alle aree a domanda debole, nonche' al valore obiettivo di efficienza assunto per il rapporto tra ricavi e costi. 3. Gli enti locali possono istituire servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico dei rispettivi bilanci. 4. I parametri qualitativi e gli obiettivi di miglioramento della qualita' dei servizi, per ogni tipologia di servizio di cui all'art. 2, sono definiti nelle rispettive carte dei servizi, parte integrante dei programmi triennali dei servizi e dei contratti di servizio di cui all'art. 10. 5. L'assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi e' oggetto di monitoraggio e vigilanza da parte degli enti a cui e' demandata l'amministrazione del servizio. 6. Gli enti locali possono autorizzare servizi di trasporto esercitati da terzi in regime di concorrenza, purche' in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 (Regolamento di attuazione della direttiva del consiglio delle comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali). Tali servizi sono esenti da obblighi tariffari ed esercitati senza sovvenzioni da parte degli enti locali competenti per l'autorizzazione. Le autorizzazioni sono revocabili in qualsiasi momento senza obbligo di indennizzo.