Art. 30.
                        Abrogazione di norme
    1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
      a) legge regionale 23 luglio 1982, n. 16;
      b) legge regionale 18 aprile 1985, n. 37;
      c) legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1;
      d) legge regionale 23 dicembre 1996, n. 93;
      e) legge regionale 9 maggio 1997, n. 23;
      f) comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 23 febbraio 1995,
n. 24.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 4 gennaio 2000
                              p. GHIGO
                   Il vice presidente: Masaracchio