Art. 30. Abrogazione di norme 1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni: a) legge regionale 23 luglio 1982, n. 16; b) legge regionale 18 aprile 1985, n. 37; c) legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1; d) legge regionale 23 dicembre 1996, n. 93; e) legge regionale 9 maggio 1997, n. 23; f) comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 4 gennaio 2000 p. GHIGO Il vice presidente: Masaracchio