Art. 4. Funzioni e compiti amministrativi della Regione. Strumenti di programmazione 1. La Regione esercita le seguenti funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale: a) indirizzo, promozione, coordinamento e controllo di tutti i servizi di trasporto pubblico locale con particolare attenzione al servizio regionale al fine di garantire la necessaria integrazione tra le diverse modalita' di trasporto; b) programmazione della rete e dei servizi regionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a); c) amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonche' dei servizi aerei ed elicotteristici, dei servizi lacuali del lago Maggiore. 2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1, attraverso l'elaborazione del piano regionale dei trasporti e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale. 3. Il piano regionale dei trasporti e' lo strumento di indirizzo e di sintesi della politica regionale del settore, ed in conformita' con le indicazioni del piano regionale di sviluppo: a) fornisce contributo all'elaborazione del piano generale dei trasporti e costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione degli enti locali; b) delinea l'assetto delle infrastrutture e dei servizi regionali e li coordina con la rete delle comunicazioni internazionali, nazionali e locali; c) individua i costi degli interventi e le priorita' d'attuazione. 4. Il piano regionale dei trasporti e' adottato dalla giunta regionale previa acquisizione del parere della conferenza permanente Regione-autonomie locali istituita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 34/1998. Il piano adottato e' trasmesso al consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione. 5. Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico definisce, d'intesa con gli enti locali: a) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella organizzazione e nella produzione dei servizi; b) l'assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi; c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, specificando l'entita' di quelle relative al trasporto ferroviario, la ripartizione tra servizi urbani ed extraurbani e quindi tra gli enti soggetti di delega; d) la politica tariffaria per l'integrazione e la promozione dei servizi; e) le modalita' di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico; f) il sistema di monitoraggio dei servizi; g) la rete e l'organizzazione dei servizi regionali amministrati dalla Regione e gli indirizzi di programmazione dei servizi regionali delegati agli enti locali. 6. Per l'acquisizione dell'intesa di cui al comma 5 il programma triennale e' sottoposto all'esame della conferenza permanente Regione-autonomie locali. 7. Il programma triennale e' approvato dalla giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e previa consultazione delle organizzazioni sindacali confederali, delle associazioni delle aziende di trasporto e delle associazioni dei consumatori. 8. Per l'attuazione degli interventi di competenza regionale, la giunta regionale predispone il programma di attuazione e spesa annuale e pluriennale, precisando l'ammontare dei finanziamenti e coordinandoli con quelli di altri soggetti erogatori di finanziamenti, pubblici e privati. Il programma e' allegato al bilancio regionale di previsione. 9. Per l'espletamento delle funzioni inerenti i servizi ferroviari di cui al comma 1, lettera c), la Regione stipula, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 422/1997 e secondo le indicazioni dell'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 400/1999, accordi di programma con il Ministero dei trasporti con i quali sono stabiliti: a) l'attribuzione delle risorse trasferite per l'esercizio dei servizi attualmente gestiti dalla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a.; b) i tempi e le modalita' del subentro di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997, nonche' i finanziamenti diretti al risanamento tecnico ed economico e le risorse per la gestione degli impianti e del servizio. 10. La Regione disciplina la gestione delle infrastrutture ferroviarie ad essa conferite con apposito regolamento e secondo le disposizioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 400/1999. 11. La Regione organizza i servizi di trasporto pubblico locale sui laghi oggetto di gestione governativa mediante apposite societa', anche con la partecipazione degli enti locali interessati, secondo quanto previsto all'art. 29. 12. Tutte le altre funzioni e competenze sono conferite agli enti locali individuati nei successivi articoli.