Art. 4.
Funzioni   e  compiti  amministrativi  della  Regione.  Strumenti  di
                           programmazione
    1.  La  Regione  esercita  le  seguenti  funzioni  che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale:
      a) indirizzo,  promozione, coordinamento e controllo di tutti i
servizi  di  trasporto  pubblico locale con particolare attenzione al
servizio  regionale  al  fine di garantire la necessaria integrazione
tra le diverse modalita' di trasporto;
      b) programmazione  della  rete  e  dei servizi regionali di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a);
      c) amministrazione   dei   servizi   ferroviari   di  interesse
regionale e locale, nonche' dei servizi aerei ed elicotteristici, dei
servizi lacuali del lago Maggiore.
    2.  La  Regione  svolge le funzioni di cui al comma 1, attraverso
l'elaborazione  del  piano  regionale  dei  trasporti e del programma
triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.
    3.  Il piano regionale dei trasporti e' lo strumento di indirizzo
e  di sintesi della politica regionale del settore, ed in conformita'
con le indicazioni del piano regionale di sviluppo:
      a) fornisce  contributo all'elaborazione del piano generale dei
trasporti  e  costituisce  lo  strumento di indirizzo e coordinamento
della pianificazione degli enti locali;
      b) delinea   l'assetto   delle  infrastrutture  e  dei  servizi
regionali   e   li   coordina   con   la   rete  delle  comunicazioni
internazionali, nazionali e locali;
      c) individua   i   costi   degli   interventi  e  le  priorita'
d'attuazione.
    4.  Il  piano  regionale  dei  trasporti e' adottato dalla giunta
regionale  previa acquisizione del parere della conferenza permanente
Regione-autonomie  locali  istituita ai sensi dell'art. 6 della legge
regionale  n.  34/1998.  Il  piano adottato e' trasmesso al consiglio
regionale che lo approva con propria deliberazione.
    5.  Il  programma  triennale  dei  servizi  di trasporto pubblico
definisce, d'intesa con gli enti locali:
      a) gli    obiettivi    di   efficienza   ed   efficacia   nella
organizzazione e nella produzione dei servizi;
      b) l'assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi;
      c) le  risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti,
specificando  l'entita'  di quelle relative al trasporto ferroviario,
la  ripartizione  tra  servizi urbani ed extraurbani e quindi tra gli
enti soggetti di delega;
      d) la  politica  tariffaria  per l'integrazione e la promozione
dei servizi;
      e) le  modalita'  di  attuazione  e  revisione dei contratti di
servizio pubblico;
      f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
      g) la   rete   e   l'organizzazione   dei   servizi   regionali
amministrati  dalla  Regione  e  gli  indirizzi di programmazione dei
servizi regionali delegati agli enti locali.
    6.  Per l'acquisizione dell'intesa di cui al comma 5 il programma
triennale   e'   sottoposto  all'esame  della  conferenza  permanente
Regione-autonomie locali.
    7.  Il  programma  triennale e' approvato dalla giunta regionale,
previo  parere  della  commissione  consiliare  competente  e  previa
consultazione   delle  organizzazioni  sindacali  confederali,  delle
associazioni  delle  aziende  di  trasporto  e delle associazioni dei
consumatori.
    8.  Per l'attuazione degli interventi di competenza regionale, la
giunta  regionale  predispone  il  programma  di  attuazione  e spesa
annuale  e  pluriennale,  precisando  l'ammontare dei finanziamenti e
coordinandoli   con   quelli   di   altri   soggetti   erogatori   di
finanziamenti,  pubblici  e  privati.  Il  programma  e'  allegato al
bilancio regionale di previsione.
    9.   Per   l'espletamento   delle  funzioni  inerenti  i  servizi
ferroviari  di  cui  al  comma  1, lettera c), la Regione stipula, ai
sensi  dell'art. 12  del decreto legislativo n. 422/1997 e secondo le
indicazioni  dell'art. 8  del  decreto  legislativo n. 422/1997, come
modificato  dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
n.  400/1999, accordi di programma con il Ministero dei trasporti con
i quali sono stabiliti:
      a) l'attribuzione  delle risorse trasferite per l'esercizio dei
servizi  attualmente  gestiti  dalla  societa'  Ferrovie  dello Stato
S.p.a.;
      b) i  tempi  e  le modalita' del subentro di cui all'art. 8 del
decreto  legislativo  n. 422/1997, nonche' i finanziamenti diretti al
risanamento  tecnico  ed economico e le risorse per la gestione degli
impianti e del servizio.
    10.  La  Regione  disciplina  la  gestione  delle  infrastrutture
ferroviarie  ad  essa conferite con apposito regolamento e secondo le
disposizioni   previste   dall'art.  8  del  decreto  legislativo  n.
422/1997,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  1, lettera b), del
decreto legislativo n. 400/1999.
    11.  La  Regione organizza i servizi di trasporto pubblico locale
sui laghi oggetto di gestione governativa mediante apposite societa',
anche  con  la  partecipazione degli enti locali interessati, secondo
quanto previsto all'art. 29.
    12. Tutte le altre funzioni e competenze sono conferite agli enti
locali individuati nei successivi articoli.