Art. 5. Funzioni e compiti amministrativi delle province 1. Sono trasferiti alle province le funzioni ed i compiti diversi da quelli indicati nell'art. 4, relativi alla programmazione ed amministrazione delle reti e dei servizi provinciali di trasporto pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonche' gli accertamenti previsti dall'art. 5, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 ( Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) per i servizi di propria competenza. 2. Sono delegate alle province le seguenti funzioni e compiti: a) la programmazione operativa e l'amministrazione del servizio regionale di trasporto pubblico su gomma, in attuazione degli indirizzi di cui all'art. 4, comma 5, lettera g), compresi i servizi, di competenza regionale, interregionali, di granturismo e transfrontalieri; b) l'individuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico urbano nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti; c) l'indirizzo e la promozione dell'integrazione dei servizi urbani con quelli provinciali; d) l'individuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico in aree a domanda debole; e) la concessione di autostazioni per servizi di linea; f) la definizione, sulla base di parametri socioeconomici e territoriali, del numero massimo di autorizzazioni da prevedersi nei regolamenti comunali, in materia di servizi di noleggio; g) il rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle linee di propria competenza. 3. Le competenze attribuite alle regioni all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 422/1997 sono delegate ai presidenti delle province interessate, i quali provvedono sentita la commissione consultiva provinciale di cui all'art. 5 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), come modificato dall'art. 1, della legge regionale 3 giugno 1997, n. 27. 4. Le province svolgono le funzioni di cui ai commi 1 e 2 attraverso l'elaborazione del piano provinciale dei trasporti e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale. 5. Il piano provinciale dei trasporti e' lo strumento fondamentale di indirizzo e di sintesi della politica provinciale di settore e delinea: a) l'assetto delle reti infrastrutturali di trasporto d'interesse provinciale, sulla base delle indicazioni del piano regionale dei trasporti; b) l'assetto dei servizi di trasporto di interesse provinciale, definito in stretta integrazione tra le diverse modalita' ed organizzato per bacini di trasporto; c) gli indirizzi per l'elaborazione dei piani urbani del traffico; d) l'analisi e la definizione dei costi e la previsione economica e finanziaria con l'indicazione della ripartizione dei finanziamenti tra gli enti locali per l'attuazione del piano. 6. Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico determina, d'intesa con i comuni e le comunita' montane interessate ed in conformita' dell'assetto dei servizi e dei criteri definiti dalla Regione: a) gli obiettivi da raggiungere in termini di efficienza ed efficacia nella organizzazione e produzione dei servizi; b) i bacini e l'eventuale loro ripartizione in aree omogenee; c) la rete e l'organizzazione dei servizi provinciali; d) le aree a domanda debole ed i comuni nei quali e' finanziato il servizio urbano; e) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, specificando l'entita' di quelle proprie e la ripartizione tra i servizi urbani nei comuni inferiori a trentamila abitanti, extraurbani ed in aree a domanda debole; f) gli indirizzi per l'integrazione dei servizi urbani con quelli provinciali. 7. Le province, previa consultazione delle organizzazioni sindacali articolate a livello provinciale, delle associazioni delle aziende di trasporto e dei consumatori, adottano il programma triennale dei servizi e lo trasmettono alla Regione per l'approvazione secondo le modalita' di cui all'art. 9, comma 3. 8. Le province, al fine di soddisfare con maggiore efficacia ed a minori costi particolari esigenze di mobilita' complementare o speciale, ovvero in periodi di flessione della domanda, possono avvalersi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, ivi compreso l'utilizzo dei veicoli immatricolati ad uso proprio. 9. Al fine di attuare gli interventi di competenza provinciale, precisando l'ammontare dei finanziamenti e coordinandoli con quelli degli altri soggetti erogatori di finanziamento, pubblici e privati, le province approvano il programma di attuazione e spesa annuale e pluriennale e lo trasmettono per conoscenza alla Regione.