Art. 5.
          Funzioni e compiti amministrativi delle province
    1. Sono trasferiti alle province le funzioni ed i compiti diversi
da  quelli  indicati  nell'art.  4,  relativi  alla programmazione ed
amministrazione  delle  reti  e  dei servizi provinciali di trasporto
pubblico  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  nonche' gli
accertamenti  previsti  dall'art. 5,  settimo  comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 ( Nuove norme in
materia  di  polizia,  sicurezza  e  regolarita' dell'esercizio delle
ferrovie  e  di  altri servizi di trasporto) per i servizi di propria
competenza.
    2. Sono delegate alle province le seguenti funzioni e compiti:
      a) la programmazione operativa e l'amministrazione del servizio
regionale  di  trasporto  pubblico  su  gomma,  in  attuazione  degli
indirizzi di cui all'art. 4, comma 5, lettera g), compresi i servizi,
di   competenza   regionale,   interregionali,   di   granturismo   e
transfrontalieri;
      b) l'individuazione   ed   il   finanziamento  dei  servizi  di
trasporto  pubblico  urbano  nei  comuni  con popolazione inferiore a
trentamila abitanti;
      c) l'indirizzo  e  la  promozione dell'integrazione dei servizi
urbani con quelli provinciali;
      d) l'individuazione   ed   il   finanziamento  dei  servizi  di
trasporto pubblico in aree a domanda debole;
      e) la concessione di autostazioni per servizi di linea;
      f) la  definizione,  sulla  base  di parametri socioeconomici e
territoriali,  del numero massimo di autorizzazioni da prevedersi nei
regolamenti comunali, in materia di servizi di noleggio;
      g) il rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea
degli  autobus  destinati  al  servizio  di  noleggio con conducente,
relativamente alle linee di propria competenza.
    3.  Le  competenze attribuite alle regioni all'articolo 14, comma
8,  del  decreto  legislativo n. 422/1997 sono delegate ai presidenti
delle province interessate, i quali provvedono sentita la commissione
consultiva  provinciale  di  cui  all'art. 5 della legge regionale 23
febbraio 1995,  n.  24  (legge  generale  sui  servizi  di  trasporto
pubblico  non di linea su strada), come modificato dall'art. 1, della
legge regionale 3 giugno 1997, n. 27.
    4.  Le  province  svolgono  le  funzioni  di  cui  ai commi 1 e 2
attraverso  l'elaborazione  del piano provinciale dei trasporti e del
programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.
    5.   Il   piano   provinciale   dei  trasporti  e'  lo  strumento
fondamentale  di indirizzo e di sintesi della politica provinciale di
settore e delinea:
      a) l'assetto   delle   reti   infrastrutturali   di   trasporto
d'interesse  provinciale,  sulla  base  delle  indicazioni  del piano
regionale dei trasporti;
      b) l'assetto dei servizi di trasporto di interesse provinciale,
definito   in  stretta  integrazione  tra  le  diverse  modalita'  ed
organizzato per bacini di trasporto;
      c) gli  indirizzi  per  l'elaborazione  dei  piani  urbani  del
traffico;
      d) l'analisi  e  la  definizione  dei  costi  e  la  previsione
economica  e  finanziaria  con  l'indicazione  della ripartizione dei
finanziamenti tra gli enti locali per l'attuazione del piano.
    6.  Il  programma  triennale  dei  servizi  di trasporto pubblico
determina,  d'intesa  con i comuni e le comunita' montane interessate
ed  in  conformita'  dell'assetto  dei servizi e dei criteri definiti
dalla Regione:
      a) gli  obiettivi  da  raggiungere  in termini di efficienza ed
efficacia nella organizzazione e produzione dei servizi;
      b) i bacini e l'eventuale loro ripartizione in aree omogenee;
      c) la rete e l'organizzazione dei servizi provinciali;
      d) le aree a domanda debole ed i comuni nei quali e' finanziato
il servizio urbano;
      e) le  risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti,
specificando  l'entita'  di  quelle  proprie  e la ripartizione tra i
servizi   urbani   nei   comuni   inferiori  a  trentamila  abitanti,
extraurbani ed in aree a domanda debole;
      f) gli  indirizzi  per  l'integrazione  dei  servizi urbani con
quelli provinciali.
    7.   Le   province,  previa  consultazione  delle  organizzazioni
sindacali  articolate a livello provinciale, delle associazioni delle
aziende  di  trasporto  e  dei  consumatori,  adottano  il  programma
triennale   dei   servizi   e   lo   trasmettono   alla  Regione  per
l'approvazione secondo le modalita' di cui all'art. 9, comma 3.
    8. Le province, al fine di soddisfare con maggiore efficacia ed a
minori  costi  particolari  esigenze  di  mobilita'  complementare  o
speciale,  ovvero  in  periodi  di  flessione  della domanda, possono
avvalersi  di  quanto  previsto  dall'art.  6,  comma 2, ivi compreso
l'utilizzo dei veicoli immatricolati ad uso proprio.
    9.  Al  fine di attuare gli interventi di competenza provinciale,
precisando  l'ammontare  dei finanziamenti e coordinandoli con quelli
degli  altri soggetti erogatori di finanziamento, pubblici e privati,
le  province  approvano  il programma di attuazione e spesa annuale e
pluriennale e lo trasmettono per conoscenza alla Regione.