Art. 6.
Funzioni  e  compiti  amministrativi  delle comunita' montane. Aree a
                           domanda debole
    1.   Le   comunita'  montane,  ovvero  i  comuni  interessati  in
associazione  tra  loro,  organizzano  ed  amministrano, nelle aree a
domanda  debole  individuate  dalle  province, i servizi di trasporto
pubblico  di  cui  all'art.  2,  comma  1, lettera d), anche ai sensi
dell'art. 5,   comma   settimo,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 753/1980.
    2.  Nell'ambito  delle  aree a domanda debole, gli enti locali di
cui   al  comma  1,  possono  individuare  modalita'  particolari  di
espletamento  dei  servizi  di  linea,  gestiti in economia ovvero da
affidare,  attraverso procedure concorsuali, a soggetti che abbiano i
requisiti  per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi
di trasporto di persone su strada. Qualora non vi sia offerta di tali
servizi  possono  essere  utilizzati  veicoli adibiti ad uso proprio,
fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per
l'esercizio  del  trasporto pubblico di persone. Gli enti locali sono
autorizzati  a disciplinare, con proprio regolamento, la possibilita'
di   utilizzare   gli   scuolabus  anche  per  finalita'  sociali  ed
assistenziali  di  trasporto  degli  adulti,  compatibilmente  con le
esigenze del trasporto scolastico.
    3.  Per  i  territori  montani  sono inoltre applicabili, al fine
della   programmazione   dei   servizi   di  trasporto  pubblico,  le
disposizioni  della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico
delle leggi sulla montagna), in quanto compatibili.