Art. 6. Funzioni e compiti amministrativi delle comunita' montane. Aree a domanda debole 1. Le comunita' montane, ovvero i comuni interessati in associazione tra loro, organizzano ed amministrano, nelle aree a domanda debole individuate dalle province, i servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), anche ai sensi dell'art. 5, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980. 2. Nell'ambito delle aree a domanda debole, gli enti locali di cui al comma 1, possono individuare modalita' particolari di espletamento dei servizi di linea, gestiti in economia ovvero da affidare, attraverso procedure concorsuali, a soggetti che abbiano i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Qualora non vi sia offerta di tali servizi possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone. Gli enti locali sono autorizzati a disciplinare, con proprio regolamento, la possibilita' di utilizzare gli scuolabus anche per finalita' sociali ed assistenziali di trasporto degli adulti, compatibilmente con le esigenze del trasporto scolastico. 3. Per i territori montani sono inoltre applicabili, al fine della programmazione dei servizi di trasporto pubblico, le disposizioni della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), in quanto compatibili.