Art. 7.
            Funzioni e compiti amministrativi dei comuni
    1.  Sono attribuite ai comuni le funzioni ed i compiti diversi da
quelli indicati negli articoli 4 e 5 relativi alle reti ed ai servizi
di  cui  all'art.  2,  comma  1, lettera c), nonche' gli accertamenti
previsti dall'art. 5, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 753/1980 per i servizi di propria competenza.
    2.   I   comuni  svolgono  tali  funzioni  e  compiti  attraverso
l'elaborazione  del  piano urbano del traffico il cui all'art. 36 del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice della
strada)  e  del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico
urbano.
    3.  Il  programma  triennale  dei  servizi  di trasporto pubblico
urbano determina, sulla base degli obiettivi dei criteri quantitativi
e  dei  parametri  qualitativi  definiti dalla Regione, nonche' degli
indirizzi  indicati  dalla provincia per l'integrazione con i servizi
provinciali:
      a) gli   obiettivi  da  raggiungere  in  termini  di  qualita',
efficienza ed efficacia nella produzione dei servizi;
      b) la rete e l'organizzazione dei servizi urbani;
      c) le  risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti,
specificando l'entita' di quelle proprie.
    4. Il programma triennale dei servizi di trasporto dei comuni con
popolazione  superiore  a trentamila abitanti e delle conurbazioni e'
approvato  dalla Regione con le modalita' previste dall'art. 9, comma
3,  previa  acquisizione  del  parere  della  provincia; il programma
triennale  degli  altri  comuni  e'  approvato dalla provincia con le
modalita' previste dall'art. 9, comma 5.
    5.  Il  piano urbano del traffico dei comuni nei quali e' fornito
un  servizio  di trasporto pubblico urbano, finanziato ai sensi della
presente legge, e' inviato alla Regione ed alla provincia, al fine di
acquisire   il   rispettivo  parere  di  conformita'  ai  criteri  di
ottimizzazione  del  servizio  stesso  e d'integrazione con gli altri
servizi di trasporto pubblico.
    6.  I  comuni,  al fine di soddisfare con maggiore efficacia ed a
minori  costi  particolari  esigenze  di  mobilita'  complementare  o
speciale  ovvero,  in  periodi  di  flessione  della domanda, possono
organizzare  servizi sostitutivi dei servizi di linea, avvalendosi di
quanto previsto all'art. 6, comma 2.
    7. La programmazione e l'amministrazione dei servizi urbani delle
conurbazioni  e'  attribuita  al  comune  capofila,  che  elabora  il
programma triennale d'intesa con i comuni della conurbazione.
    8.  Le  aree di conurbazione sono definite, d'intesa con i comuni
interessati,  dalla  giunta  regionale  entro  sessanta  giorni dalla
pubblicazione  della  presente  legge,  previo  parere  del  comitato
competente per materia istituito, a norma dell'art. 7, comma 7, della
legge  regionale  n. 34/1998, nell'ambito della conferenza permanente
Regione-autonomie locali.