Art. 7. Funzioni e compiti amministrativi dei comuni 1. Sono attribuite ai comuni le funzioni ed i compiti diversi da quelli indicati negli articoli 4 e 5 relativi alle reti ed ai servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), nonche' gli accertamenti previsti dall'art. 5, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 per i servizi di propria competenza. 2. I comuni svolgono tali funzioni e compiti attraverso l'elaborazione del piano urbano del traffico il cui all'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico urbano. 3. Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico urbano determina, sulla base degli obiettivi dei criteri quantitativi e dei parametri qualitativi definiti dalla Regione, nonche' degli indirizzi indicati dalla provincia per l'integrazione con i servizi provinciali: a) gli obiettivi da raggiungere in termini di qualita', efficienza ed efficacia nella produzione dei servizi; b) la rete e l'organizzazione dei servizi urbani; c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, specificando l'entita' di quelle proprie. 4. Il programma triennale dei servizi di trasporto dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti e delle conurbazioni e' approvato dalla Regione con le modalita' previste dall'art. 9, comma 3, previa acquisizione del parere della provincia; il programma triennale degli altri comuni e' approvato dalla provincia con le modalita' previste dall'art. 9, comma 5. 5. Il piano urbano del traffico dei comuni nei quali e' fornito un servizio di trasporto pubblico urbano, finanziato ai sensi della presente legge, e' inviato alla Regione ed alla provincia, al fine di acquisire il rispettivo parere di conformita' ai criteri di ottimizzazione del servizio stesso e d'integrazione con gli altri servizi di trasporto pubblico. 6. I comuni, al fine di soddisfare con maggiore efficacia ed a minori costi particolari esigenze di mobilita' complementare o speciale ovvero, in periodi di flessione della domanda, possono organizzare servizi sostitutivi dei servizi di linea, avvalendosi di quanto previsto all'art. 6, comma 2. 7. La programmazione e l'amministrazione dei servizi urbani delle conurbazioni e' attribuita al comune capofila, che elabora il programma triennale d'intesa con i comuni della conurbazione. 8. Le aree di conurbazione sono definite, d'intesa con i comuni interessati, dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere del comitato competente per materia istituito, a norma dell'art. 7, comma 7, della legge regionale n. 34/1998, nell'ambito della conferenza permanente Regione-autonomie locali.