Art. 8.
    Consorzio per la mobilita' nell'ambito metropolitano torinese
    1.  Al  fine  di coordinare le politiche di mobilita' nell'ambito
metropolitano   torinese,   la   Regione  insieme  agli  enti  locali
interessati,  promuove,  entro nove mesi dall'entrata in vigore della
presente   legge,   aderendovi,   la  costituzione  di  un  consorzio
denominato agenzia per la mobilita' metropolitana.
    2.  Il consorzio gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate
in  materia  di  trasporto  pubblico  degli  enti  aderenti in ambito
metropolitano  ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed
integrata  del sistema della mobilita' e dei trasporti, di attuazione
della  programmazione  e  di amministrazione dei servizi di trasporto
pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all'ambito
metropolitano.
    3. Al fine di assicurare la concorrenza, i servizi extraurbani su
gomma  dell'ambito  metropolitano sono appaltati per aree omogenee. I
servizi  totalmente compresi nei confini dell'area della conurbazione
di  Torino  possono  essere  suddivisi  in  piu'  lotti  ove cio' sia
opportuno  per  garantire  l'economicita', l'efficienza e la qualita'
del servizio.
    4.  Gli  enti aderenti possono esercitare attraverso il consorzio
ulteriori funzioni di propria competenza in materia di mobilita'.
    5.  La  convenzione  e  lo statuto del consorzio disciplinano, in
particolare,  gli organi e le relative competenze, i rapporti tra gli
enti  aderenti  al consorzio, la quota di partecipazione dei medesimi
in  funzione  dei  servizi  conferiti,  le  risorse  finanziarie e la
dotazione organica del personale ed ogni altro aspetto necessario.