Art. 8. Consorzio per la mobilita' nell'ambito metropolitano torinese 1. Al fine di coordinare le politiche di mobilita' nell'ambito metropolitano torinese, la Regione insieme agli enti locali interessati, promuove, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, aderendovi, la costituzione di un consorzio denominato agenzia per la mobilita' metropolitana. 2. Il consorzio gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilita' e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all'ambito metropolitano. 3. Al fine di assicurare la concorrenza, i servizi extraurbani su gomma dell'ambito metropolitano sono appaltati per aree omogenee. I servizi totalmente compresi nei confini dell'area della conurbazione di Torino possono essere suddivisi in piu' lotti ove cio' sia opportuno per garantire l'economicita', l'efficienza e la qualita' del servizio. 4. Gli enti aderenti possono esercitare attraverso il consorzio ulteriori funzioni di propria competenza in materia di mobilita'. 5. La convenzione e lo statuto del consorzio disciplinano, in particolare, gli organi e le relative competenze, i rapporti tra gli enti aderenti al consorzio, la quota di partecipazione dei medesimi in funzione dei servizi conferiti, le risorse finanziarie e la dotazione organica del personale ed ogni altro aspetto necessario.