Art. 9.
                        Accordi di programma
    1.  La Regione, d'intesa con le province ed i comuni direttamente
coinvolti, stipula con il Ministero dei trasporti e della navigazione
accordi  di programma di validita' triennale per la definizione delle
risorse  trasferite  per  gli  investimenti relativi al potenziamento
delle reti nazionali e regionali.
    2. La Regione stipula con le province ed i comuni con popolazione
superiore  a  trentamila  abitanti, accordi di programma di validita'
triennale   per   l'assegnazione   delle   risorse  da  destinare  al
finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo
ed il potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo di linea.
    3.  La  stipula  degli  accordi  di  programma  di cui al comma 2
costituisce  approvazione  regionale  degli indirizzi e dei contenuti
dei  programmi  dei  servizi  di trasporto pubblico e di investimento
degli enti locali.
    4.  Nel caso di mancata stipula degli accordi di programma di cui
al  comma  2,  la  Regione  provvede  all'assegnazione  delle risorse
limitatamente  alla  parte  relativa  al  finanziamento  dei  servizi
minimi.
    5.  Le  province  stipulano  accordi  di  programma  di validita'
triennale  con  i  comuni  e  le  comunita'  montane interessate, per
l'assegnazione  delle  risorse  da  destinare  al  finanziamento  dei
servizi  urbani  dei  comuni  con  popolazione inferiore a trentamila
abitanti e dei servizi in area a domanda debole.
    6.  Le  risorse  per  gli investimenti, relativi al rinnovo ed al
potenziamento  del  materiale  rotabile  per  i servizi di competenza
degli enti locali, sono attribuite, contestualmente alla stipulazione
degli  accordi  di  programma  di cui al presente articolo, agli enti
locali  che  le  erogano  secondo criteri e modalita' stabiliti dalla
giunta regionale.