Art. 9. Accordi di programma 1. La Regione, d'intesa con le province ed i comuni direttamente coinvolti, stipula con il Ministero dei trasporti e della navigazione accordi di programma di validita' triennale per la definizione delle risorse trasferite per gli investimenti relativi al potenziamento delle reti nazionali e regionali. 2. La Regione stipula con le province ed i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, accordi di programma di validita' triennale per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo di linea. 3. La stipula degli accordi di programma di cui al comma 2 costituisce approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli enti locali. 4. Nel caso di mancata stipula degli accordi di programma di cui al comma 2, la Regione provvede all'assegnazione delle risorse limitatamente alla parte relativa al finanziamento dei servizi minimi. 5. Le province stipulano accordi di programma di validita' triennale con i comuni e le comunita' montane interessate, per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi urbani dei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti e dei servizi in area a domanda debole. 6. Le risorse per gli investimenti, relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile per i servizi di competenza degli enti locali, sono attribuite, contestualmente alla stipulazione degli accordi di programma di cui al presente articolo, agli enti locali che le erogano secondo criteri e modalita' stabiliti dalla giunta regionale.