Art. 2.
         Natura dei progetti e degli atti di pianificazione
    1.  I  progetti  ai  quali  si  riferisce il presente regolamento
devono  avere,  per  ciascuno dei tre livelli di progettazione di cui
all'art. 16  della  legge  n. 109/1994 (e successive modificazioni ed
integrazioni)  le  caratteristiche  di  completezza come definite nel
medesimo   articolo   nonche'   essere   corredati   degli  elaborati
progettuali  inerenti  alle specifiche categorie di opere determinati
dal  regolamento  di  attuazione  di  cui  all'art.  3 della legge n.
109/1994.
    2.  Fino  a  quando non verra' emanato il suddetto regolamento, i
progetti  verranno  redatti  in  conformita'  a  quanto  disposto dal
decreto  ministeriale  29  maggio  1895 e successive modificazioni ed
integrazioni.
    3.  Gli  atti  di  pianificazione  devono avere i contenuti e gli
elaborati previsti dalla vigente disciplina urbanistica o di settore.
    4.  Ai  fini  dell'erogazione  del compenso previsto dal presente
regolamento   vengono   presi  in  considerazione  anche  i  progetti
preliminari   e  definitivi,  qualora  la  mancata  approvazione  del
progetto  esecutivo  sia  dovuta  non  a  carenze  progettuali,  ma a
sopravvenute  diverse scelte della Regione Veneto. In tal caso verra'
operata  una  proporzionale  riduzione  del compenso, come di seguito
specificato:
      progetto preliminare: - 70%;
      progetto definito: - 30%.