Art. 2. Natura dei progetti e degli atti di pianificazione 1. I progetti ai quali si riferisce il presente regolamento devono avere, per ciascuno dei tre livelli di progettazione di cui all'art. 16 della legge n. 109/1994 (e successive modificazioni ed integrazioni) le caratteristiche di completezza come definite nel medesimo articolo nonche' essere corredati degli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere determinati dal regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della legge n. 109/1994. 2. Fino a quando non verra' emanato il suddetto regolamento, i progetti verranno redatti in conformita' a quanto disposto dal decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Gli atti di pianificazione devono avere i contenuti e gli elaborati previsti dalla vigente disciplina urbanistica o di settore. 4. Ai fini dell'erogazione del compenso previsto dal presente regolamento vengono presi in considerazione anche i progetti preliminari e definitivi, qualora la mancata approvazione del progetto esecutivo sia dovuta non a carenze progettuali, ma a sopravvenute diverse scelte della Regione Veneto. In tal caso verra' operata una proporzionale riduzione del compenso, come di seguito specificato: progetto preliminare: - 70%; progetto definito: - 30%.