Art. 3.
      Funzioni del segretario regionale competente per materia
    1.  Al  segretario  regionale  competente  per  materia spetta il
coordinamento   di   tutta   l'attivita'   di   progettazione   e  di
pianificazione mediante:
      a)  il  controllo  del  rispetto  delle  priorita' d'intervento
progettuale e pianificatorio definite dall'amministrazione;
      b)   l'accertamento   nelle   previsioni   di   bilancio  della
sussistenza  e  della  disponibilita'  dei  mezzi  finanziari  per la
realizzazione   dei   lavori   o   delle   opere   e  degli  atti  di
pianificazione,  nonche' delle somme pari all'uno per cento del costo
dei  medesimi  o  il  cinquanta per cento della tariffa professionale
relativa   ad   atti   di  pianificazione,  necessari  per  liquidare
l'incentivo in questione;
      c)  la  cura  dell'iter  progettuale  dei  programmi di opere o
lavori  e  degli atti di pianificazione anche mediante l'indizione di
conferenze    periodiche    e,    ove   necessario,   con   relazione
all'amministrazione.