Art. 3. Funzioni del segretario regionale competente per materia 1. Al segretario regionale competente per materia spetta il coordinamento di tutta l'attivita' di progettazione e di pianificazione mediante: a) il controllo del rispetto delle priorita' d'intervento progettuale e pianificatorio definite dall'amministrazione; b) l'accertamento nelle previsioni di bilancio della sussistenza e della disponibilita' dei mezzi finanziari per la realizzazione dei lavori o delle opere e degli atti di pianificazione, nonche' delle somme pari all'uno per cento del costo dei medesimi o il cinquanta per cento della tariffa professionale relativa ad atti di pianificazione, necessari per liquidare l'incentivo in questione; c) la cura dell'iter progettuale dei programmi di opere o lavori e degli atti di pianificazione anche mediante l'indizione di conferenze periodiche e, ove necessario, con relazione all'amministrazione.