Art. 4.
                    Responsabile del procedimento
    1.  Ai  sensi  dell'art. 7, primo comma, della legge n. 109/1994,
sara'  nominato  il responsabile unico del procedimento di attuazione
di   ogni   singolo  intervento  per  le  fasi  della  progettazione,
affidamento ed esecuzione dello stesso.
    2.  Il  responsabile  del  procedimento coordina per ogni singolo
progetto  o  atto  di  pianificazione il gruppo di progettazione o di
pianificazione,  definisce  la  composizione del gruppo, fornisce (ai
sensi  dell'art. 7  della  legge n. 109/1994) al segretario regionale
competente  per  materia  i  dati  e  le  informazioni  relativi alle
principali  fasi  di svolgimento del processo attuativo necessari per
l'attivita'   di  coordinamento,  di  indirizzo  e  di  controllo  di
competenza  del  segretario  stesso; segnala altresi' tempestivamente
eventuali  disfunzioni,  impedimenti  o ritardi nell'attuazione degli
interventi.
    3.  Il  responsabile del procedimento deve essere in possesso del
diploma  di  laurea in ingegneria, architettura, scienze geologiche o
scienze  forestali  (in  relazione  al  tipo  di  progetto  o atto di
pianificazione  da  redigere) ed essere abilitato all'esercizio della
professione.
    4.   Il   responsabile   del   procedimento  deve  sovraintendere
all'intera    procedura    dell'elaborazione    progettuale    o   di
pianificazione  assicurando  il controllo sui livelli di prestazione,
di  qualita'  e  di  prezzo  determinati  in  coerenza alla copertura
finanziaria  ed  ai  tempi  di  realizzazione  del programma oltre al
corretto  e  razionale  svolgimento delle procedure, all'acquisizione
dei necessari pareri e approvazioni.
    5.  L'individuazione  del  responsabile del procedimento per ogni
progetto  o  atto  di  pianificazione,  e' di competenza della giunta
regionale, che vi provvede con proprio atto.