Art. 4. Responsabile del procedimento 1. Ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge n. 109/1994, sara' nominato il responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione dello stesso. 2. Il responsabile del procedimento coordina per ogni singolo progetto o atto di pianificazione il gruppo di progettazione o di pianificazione, definisce la composizione del gruppo, fornisce (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 109/1994) al segretario regionale competente per materia i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attivita' di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del segretario stesso; segnala altresi' tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi. 3. Il responsabile del procedimento deve essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria, architettura, scienze geologiche o scienze forestali (in relazione al tipo di progetto o atto di pianificazione da redigere) ed essere abilitato all'esercizio della professione. 4. Il responsabile del procedimento deve sovraintendere all'intera procedura dell'elaborazione progettuale o di pianificazione assicurando il controllo sui livelli di prestazione, di qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltre al corretto e razionale svolgimento delle procedure, all'acquisizione dei necessari pareri e approvazioni. 5. L'individuazione del responsabile del procedimento per ogni progetto o atto di pianificazione, e' di competenza della giunta regionale, che vi provvede con proprio atto.