Art. 5.
             Gruppo di progettazione e di pianificazione
    1.  La  redazione di ciascun progetto o atto di pianificazione e'
effettuata  da  un  gruppo  o staff di progettazione o pianificazione
formato  da  personale  dipendente dell'amministrazione regionale, in
possesso   di   capacita'   professionali   ed  operative  specifiche
necessarie per il progetto o atto di pianificazione da redigere.
    2.  Fanno parte del gruppo di progettazione o di pianificazione i
dipendenti    che    contribuiscono,    ciascuno   con   la   propria
professionalita'   ed  esperienza,  alle  attivita'  intellettuali  e
materiali  necessarie  alla  redazione  degli elaborati progettuali o
degli atti di pianificazione.
    3.   Nella   formazione   del   gruppo   di  progettazione  o  di
pianificazione si tiene conto:
      a) delle professionalita' richieste dalla vigente normativa;
      b)  della  specializzazione e del grado di esperienza acquisiti
nella specifica disciplina e nella categoria di opere o lavori o atti
di pianificazione ai quali il progetto si riferisce;
      c)   della  qualita'  ed  entita'  dell'opera  o  dell'atto  di
pianificazione  da  realizzare (al fine di individuare la consistenza
del gruppo stesso).
    4.  All'interno  del  gruppo di progettazione o di pianificazione
vengono, quindi, individuate le seguenti figure:
      a) progettista (tecnico iscritto al relativo albo professionale
o  abilitato  in  base  a specifiche previsioni di legge, ex art. 17,
terzo  comma  della  legge  n.  109/1994,  che determina le soluzioni
progettuali  assumendosene  la  relativa  responsabilita' mediante la
sottoscrizione degli elaborati);
      b) collaboratore principale (tecnico che provvede allo sviluppo
del   progetto   in   conformita'  alle  direttive  del  progettista,
sottoscrivendo, come collaboratore, gli atti progettuali);
      c)   collaboratore   (tecnico  che  coadiuva  il  collaboratore
principale  nello sviluppo del progetto e nella redazione dei singoli
elaborati);
      d)  esecutore  (personale  che  provvede  alla  copiatura degli
elaborati,  alla  riproduzione,  fascicolazione  ed archiviazione dei
medesimi);
      e)  eventuali  collaborazioni  interne  all'amministrazione, ma
fornite  da  dipendenti in servizio anche presso strutture diverse da
quella  alla  quale  appartiene  il  gruppo  di  progettazione  o  di
pianificazione  (contributi  complementari  di  tecnici  specialisti,
eventualmente    necessari   alla   redazione   del   progetto,   con
sottoscrizione  dell'elaborato prodotto e l'assunzione della relativa
responsabilita').   Sono,   invece,   escluse   dal  fondo  tutte  le
prestazioni  di  ordine  specialistico,  fornite  da soggetti esterni
all'Amministrazione regionale.
    5.  Per  i  progetti di minor rilievo, individuati dal segretario
regionale  competente, le suindicate figure possono essere costituite
da  uno  o  piu' dipendenti regionali, cosi' come piu' figure possono
far capo ad un unico dipendente.
    6.   La   composizione   del   gruppo   di   progettazione  o  di
pianificazione  e' definita dal responsabile del procedimento, che vi
provvede con ordine di servizio, che deve essere trasmesso anche alla
direzione per la gestione delle risorse umane.
    7. Il suddetto ordine di servizio dovra' indicare:
      a) l'opera o il lavoro da progettare o l'atto di pianificazione
e il relativo programma di finanziamento;
      b)  il costo complessivo dell'opera o del lavoro o del piano da
realizzare,  in  base  al  quale viene determinato l'importo relativo
all'uno  per  cento  del  costo preventivato o al cinquanta per cento
della tariffa professionale (al netto dell'IVA e degli imprevisti);
      c) il termine entro il quale devono essere consegnati tutti gli
elaborati;
      d)  la  composizione (qualitativa e quantitativa) del gruppo di
progettazione o di pianificazione;
      e)  i  nominativi  dei  dipendenti  regionali  che concorrono a
formare il gruppo di progettazione o di pianificazione;
      f)  l'individuazione  delle  aliquote  con le quali suddividere
l'uno  per  cento del costo preventivato dell'opera o del lavoro o il
cinquanta   per   cento  della  tariffa  professionale  dell'atto  di
pianificazione tra i componenti il gruppo di progettazione.