Art. 5. Gruppo di progettazione e di pianificazione 1. La redazione di ciascun progetto o atto di pianificazione e' effettuata da un gruppo o staff di progettazione o pianificazione formato da personale dipendente dell'amministrazione regionale, in possesso di capacita' professionali ed operative specifiche necessarie per il progetto o atto di pianificazione da redigere. 2. Fanno parte del gruppo di progettazione o di pianificazione i dipendenti che contribuiscono, ciascuno con la propria professionalita' ed esperienza, alle attivita' intellettuali e materiali necessarie alla redazione degli elaborati progettuali o degli atti di pianificazione. 3. Nella formazione del gruppo di progettazione o di pianificazione si tiene conto: a) delle professionalita' richieste dalla vigente normativa; b) della specializzazione e del grado di esperienza acquisiti nella specifica disciplina e nella categoria di opere o lavori o atti di pianificazione ai quali il progetto si riferisce; c) della qualita' ed entita' dell'opera o dell'atto di pianificazione da realizzare (al fine di individuare la consistenza del gruppo stesso). 4. All'interno del gruppo di progettazione o di pianificazione vengono, quindi, individuate le seguenti figure: a) progettista (tecnico iscritto al relativo albo professionale o abilitato in base a specifiche previsioni di legge, ex art. 17, terzo comma della legge n. 109/1994, che determina le soluzioni progettuali assumendosene la relativa responsabilita' mediante la sottoscrizione degli elaborati); b) collaboratore principale (tecnico che provvede allo sviluppo del progetto in conformita' alle direttive del progettista, sottoscrivendo, come collaboratore, gli atti progettuali); c) collaboratore (tecnico che coadiuva il collaboratore principale nello sviluppo del progetto e nella redazione dei singoli elaborati); d) esecutore (personale che provvede alla copiatura degli elaborati, alla riproduzione, fascicolazione ed archiviazione dei medesimi); e) eventuali collaborazioni interne all'amministrazione, ma fornite da dipendenti in servizio anche presso strutture diverse da quella alla quale appartiene il gruppo di progettazione o di pianificazione (contributi complementari di tecnici specialisti, eventualmente necessari alla redazione del progetto, con sottoscrizione dell'elaborato prodotto e l'assunzione della relativa responsabilita'). Sono, invece, escluse dal fondo tutte le prestazioni di ordine specialistico, fornite da soggetti esterni all'Amministrazione regionale. 5. Per i progetti di minor rilievo, individuati dal segretario regionale competente, le suindicate figure possono essere costituite da uno o piu' dipendenti regionali, cosi' come piu' figure possono far capo ad un unico dipendente. 6. La composizione del gruppo di progettazione o di pianificazione e' definita dal responsabile del procedimento, che vi provvede con ordine di servizio, che deve essere trasmesso anche alla direzione per la gestione delle risorse umane. 7. Il suddetto ordine di servizio dovra' indicare: a) l'opera o il lavoro da progettare o l'atto di pianificazione e il relativo programma di finanziamento; b) il costo complessivo dell'opera o del lavoro o del piano da realizzare, in base al quale viene determinato l'importo relativo all'uno per cento del costo preventivato o al cinquanta per cento della tariffa professionale (al netto dell'IVA e degli imprevisti); c) il termine entro il quale devono essere consegnati tutti gli elaborati; d) la composizione (qualitativa e quantitativa) del gruppo di progettazione o di pianificazione; e) i nominativi dei dipendenti regionali che concorrono a formare il gruppo di progettazione o di pianificazione; f) l'individuazione delle aliquote con le quali suddividere l'uno per cento del costo preventivato dell'opera o del lavoro o il cinquanta per cento della tariffa professionale dell'atto di pianificazione tra i componenti il gruppo di progettazione.