Art. 7.
                      Liquidazione dei compensi
    1.  Al  termine  dell'anno  solare  di  riferimento il segretario
regionale  competente  per  materia  effettua  la  ricognizione delle
progettazioni  esecutive  o della pianificazione effettuate nel corso
dell'anno  e dispone il pagamento dell'incentivo mediante decreto che
e' comunicato per gli adempimenti di competenza alla direzione per il
bilancio,  alla  direzione  per la ragioneria e alla direzione per la
gestione delle risorse umane.
    2.  A  tal fine viene istituito un apposito capitolo di spesa nel
bilancio  della  Regione,  alimentato  con  le  quote  corrispondenti
all'uno  per  cento  del  costo preventivato delle opere e dei lavori
progettati  o  al  cinquanta  per  cento  della tariffa professionale
relativa agli atti di pianificazione.
    3.  Alla  corresponsione delle quote agli aventi diritto provvede
la direzione per la gestione delle risorse umane con l'erogazione del
trattamento economico mensile.