Art. 7. Liquidazione dei compensi 1. Al termine dell'anno solare di riferimento il segretario regionale competente per materia effettua la ricognizione delle progettazioni esecutive o della pianificazione effettuate nel corso dell'anno e dispone il pagamento dell'incentivo mediante decreto che e' comunicato per gli adempimenti di competenza alla direzione per il bilancio, alla direzione per la ragioneria e alla direzione per la gestione delle risorse umane. 2. A tal fine viene istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio della Regione, alimentato con le quote corrispondenti all'uno per cento del costo preventivato delle opere e dei lavori progettati o al cinquanta per cento della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione. 3. Alla corresponsione delle quote agli aventi diritto provvede la direzione per la gestione delle risorse umane con l'erogazione del trattamento economico mensile.