Art. 8.
                             R i n v i o
    1.  All'individuazione  delle aliquote e della compatibilita' dei
compensi  previsti dal presente regolamento con gli altri emolumenti,
provvedera'  la  giunta  regionale  a  seguito  di  confronto  con le
organizzazioni sindacali.
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della   Regione  Veneto.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarlo  o  di  farlo  osservare  come  regolamento  della Regione
Veneto.
      Venezia, 28 dicembre 1999
                                GALAN