Art. 8. R i n v i o 1. All'individuazione delle aliquote e della compatibilita' dei compensi previsti dal presente regolamento con gli altri emolumenti, provvedera' la giunta regionale a seguito di confronto con le organizzazioni sindacali. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare come regolamento della Regione Veneto. Venezia, 28 dicembre 1999 GALAN